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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23922/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di conferma della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (durata 1 anno e 6 mesi). Tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione: la Corte avrebbe acriticamente recepito precedenti e risultanze di procedimenti penali pendenti, ignorando provvedimenti di sgravio fiscale e i redditi leciti dichiarati; (2) mancanza di attualità della pericolosità sociale: la motivazione sarebbe sovrapponibile a quella del Tribunale e avrebbe valorizzato fatti non attuali o anteriori al termine di due anni previsto dall'art. 14, comma 2-ter d.lgs. 159/2011; (3) violazione dell'art. 6, comma 3 d.lgs. 159/2011 e assenza di motivazione rispetto all'imposizione di specifiche prescrizioni (obbligo di soggiorno, divieto di usare telefoni, permanenza notturna), nonostante la cessazione di misure detentive, la collaborazione e la perdita di cariche societarie. In aggiunta, il difensore ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3 d.lgs. 159/2011 (limitazione della ricorribilità in Cassazione ai soli casi di violazione di legge) per presunto contrasto con artt. 3, 24, 27 Cost. e con art. 6 CEDU.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3 d.lgs. 159/2011) e non per vizio di motivazione, salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello non fosse apparente: ha esaminato elementi tratti anche da procedimenti penali non definitivi (ammesso dalla giurisprudenza), ha valorizzato l'ampio arco temporale e la sistematicità delle condotte (in particolare bancarotta fraudolenta) per ritenere attuale la pericolosità sociale. La questione di legittimità costituzionale proposta è stata considerata non manifestamente fondata, alla luce dei precedenti della Corte costituzionale che hanno già ritenuto compatibile la limitazione della cassazione in materia di misure di prevenzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per contenere censure inedite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia e misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b); art. 6, comma 3; art. 10, comma 2 e comma 3; art. 14, comma 2-ter

    La disciplina delle misure di prevenzione consente al giudice di valorizzare elementi anche da procedimenti penali non definitivi per valutare la pericolosità sociale, purché la decisione sia congruamente motivata. L'art. 10, comma 3 limita il ricorso per cassazione alle sole questioni di legittimità (violazione di legge), escludendo i vizi di motivazione salvo motivazione inesistente o meramente apparente. L'art. 14, comma 2-ter non è ostativo all'utilizzo di fatti anteriori quando l'argomentazione del giudice è coerente e fonda l'attualità della pericolosità.

  • Codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 606, comma 1, lett. e) e comma 3; art. 616

    Art. 125 c.p.p.: obbligo di motivazione per il giudice d'appello; art. 606 c.p.p.: limiti dei motivi di cassazione (il vizio di motivazione non è deducibile salvo le ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente); art. 616 c.p.p.: condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Gli artt. 24 e 27 (diritto di difesa e principio di colpevolezza) non sono ritenuti incompatibili con la limitazione della ricorribilità in cassazione in materia di misure di prevenzione, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità: il legislatore può modulare le forme di esercizio del diritto di difesa nelle diverse fasi e tipi di procedimento.

  • Corte EDU / Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Il divieto di ricorso pieno per motivazione non costituisce, di per sé, una lesione del diritto di accesso a un tribunale o del giusto processo nella misura in cui la limitazione non lederebbe la sostanza del diritto; la giurisprudenza internazionale richiede che il diritto di difesa sia effettivamente garantito, ma non impone identiche facoltà in ogni grado.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) il ricorso in Cassazione è ammesso soltanto per questioni di diritto; i vizi di motivazione sono inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
  • Il giudice della prevenzione può utilizzare elementi tratti da procedimenti penali non definitivi o da risultanze investigative, purché renda adeguata e congrua motivazione che colleghi tali elementi alla valutazione della pericolosità sociale.
  • La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale è valutazione di merito: fatti anche anteriori possono essere considerati se dimostrano sistematicità e persistenza dell'illiceità; lievi differenze temporali rispetto a termini normativi (es. 2 anni vs 2 anni e pochi mesi) difficilmente invalidano la motivazione quando vi sia un quadro probatorio complessivo e articolato.
  • Questioni non devolute con sufficiente specificità al giudice d'appello (censure "inedite") non possono essere dedotte in Cassazione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sulla limitazione della ricorribilità in Cassazione per misure di prevenzione sono difficilmente sussistenti, alla luce dei precedenti della Corte costituzionale che hanno ritenuto compatibile tale disciplina con Costituzione e Convenzione.
  • Ricorrere in Cassazione con motivi palesemente inammissibili può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende; è importante selezionare e strutturare le censure in termini di diritto quando si impugna decreto di prevenzione.

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