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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22715/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per un capo di imputazione riqualificato come resistenza/reato minore per mancanza di querela e aveva rideterminato la pena per il residuo reato di detenzione di munizioni ex art. 4 della legge n. 110 del 1975. Il ricorso riguardava solo la confermata responsabilità per il capo relativo alle munizioni e deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale affermato la responsabilità penale senza elementi obiettivi di riscontro; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. per l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici, fattuali e non consentiti in sede di legittimità, rilevando che la motivazione di merito aveva già valorizzato plurime e convergenti circostanze di fatto e che la censura sul trattamento sanzionatorio tendeva in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione quando la pena sia sorretta da motivazione non apparente né illogica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo sulla responsabilità era aspecifico, meramente contestativo e volto a sollecitare una rivalutazione del fatto, mentre quello sulla pena era generico e confutativo, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    La Corte d'appello aveva riqualificato in tale fattispecie uno dei capi di imputazione e poi dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Norma posta a fondamento della conferma della responsabilità residua e della rideterminazione della pena per il capo B relativo alle munizioni.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Sono inammissibili in cassazione le censure che si risolvano in doglianze fattuali, contestative o meramente riproduttive di questioni già valutate dal giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per mero arbitrio, illogicità manifesta o carenza di motivazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando manchino i requisiti di specificità richiesti.

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiamato quale parametro della necessaria specificità dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a contestare il fatto o a chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, se la sentenza impugnata ha già esaminato e motivatamente respinto le deduzioni difensive.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; le doglianze meramente ripetitive, generiche o confutative sono inammissibili.
  • La critica al trattamento sanzionatorio è deducibile in cassazione solo se la determinazione della pena sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione apparente; non è invece consentita una rivalutazione del merito sulla congruità della pena.
  • La valutazione complessiva di plurime circostanze di fatto, se logicamente argomentata dal giudice di merito, è sufficiente a sostenere l'affermazione di responsabilità e non può essere sovvertita in cassazione con censure solo assertive.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoDetenzione di armiImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaArmiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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