Cassazione Penale, Ordinanza n. 04306/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. I primi due motivi censuravano l'affermazione di colpevolezza e deducevano violazione di legge in tema di testimonianza indiretta, sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato. La Corte di merito aveva però già esaminato e disatteso tali censure, ritenendo utilizzabili le dichiarazioni indirette perché nel giudizio di primo grado la difesa non aveva chiesto l'esame del dichiarante diretto, con conseguente rinuncia implicita a far valere il relativo diritto. Con il terzo motivo veniva invocata la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 per sostenere, in sostanza, una diversa disciplina del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi meramente ripetitivi di doglianze già affrontate e correttamente respinte nei giudizi di merito, richiamando il principio per cui, in appello, le dichiarazioni de relato sono utilizzabili quando in primo grado la difesa non abbia richiesto l'audizione del teste diretto. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, chiarendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha riguardato il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sulla recidiva, e non le circostanze attenuanti generiche. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 195, comma 1, c.p.p.
le dichiarazioni de relato sono utilizzabili in appello quando nel primo grado la difesa non abbia richiesto l'audizione del teste diretto, rinunciando implicitamente al relativo esame
art. 62 n. 4 c.p.
la Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha inciso sul divieto di prevalenza di questa attenuante sulla recidiva, non sulle attenuanti generiche
art. 99 c.p.
richiamato solo per il tema della recidiva nel quadro del bilanciamento con l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello le dichiarazioni indirette possono essere utilizzate senza violare l'art. 195, comma 1, c.p.p. se la difesa, nel giudizio di primo grado, non abbia chiesto l'audizione del dichiarante diretto: in tal caso si presume una rinuncia implicita a far valere quel mezzo di prova.
- Le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di merito sono destinate a essere dichiarate inammissibili in cassazione.
- La pronuncia della Corte costituzionale n. 141 del 2023, relativa al bilanciamento tra l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e la recidiva, non può essere estesa alle circostanze attenuanti generiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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