Sentenza n. 278/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione 1) della Deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 26/02/2026, pubblicata dal 26/2/2026 al 13/3/2026, con la quale l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, in persona del Direttore Generale p.t., ha disposto l’assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Pierelli Eleonora mediante scorrimento della graduatoria dell’Azienda Ospedaliera di Perugia approvata da quest’ultima con delibera del D.G. n. 583 del 9/5/2024; 2) per quanto occorrer possa, degli atti presupposti ed in particolare: a) della nota prot. n. 33215 del 10/2/2026 con la quale la AUSL Umbria n. 2 ha chiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia di essere autorizzata ad attingere alla graduatoria approvata da quest’ultima con delibera del Direttore Generale n. 583 del 9/5/2024 (atto oggetto d’istanza di accesso, non ancora evasa, del 30/4/2026); b) della nota prot. n. 42561 del 19/2/2026 con la quale l’Azienda Ospedaliera di Perugia ha autorizzato la AUSL Umbria n. 2 ad attingere alla propria graduatoria approvata con delibera del D.G. n. 583 del 9/5/2024 (atto oggetto d’istanza di accesso, ancora non evasa, del 30/4/2026); c) della nota prot. n. 42621 del 19/2/2026 di interpello trasmessa dall’AUSL Umbria n. 2 alla Dr.ssa Pirelli Eleonora (atto oggetto d’istanza di accesso, non ancora evasa, del 30/4/2026); d) della nota prot. n. 43308 del 20/2/2026 trasmessa dalla Dr.ssa Pirelli Eleonora all’AUSL Umbria n. 2 (atto oggetto d’istanza di accesso, non ancora evasa, del 30/4/2026); 3) di tutti gli atti presupposti, contestuali, conseguenti, ancorché non conosciuti, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di assunzione a tempo determinato di una controinteressata mediante scorrimento della graduatoria di un’altra azienda sanitaria, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (aziende sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 aveva disposto l’assunzione a tempo determinato della controinteressata mediante scorrimento della graduatoria approvata dall’Azienda ospedaliera di Perugia, chiedendo anche l’annullamento degli atti presupposti, tra cui la richiesta e l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria, l’interpello della controinteressata e la relativa accettazione. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha deliberato l’assunzione a tempo pieno e indeterminato della ricorrente; a seguito dell’interpello, la ricorrente ha accettato e ha sottoscritto il contratto di lavoro con decorrenza 15 giugno 2026. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR, dopo aver dato avviso alle parti della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’assunzione a tempo pieno e indeterminato della ricorrente e la sottoscrizione del relativo contratto hanno eliminato l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’originaria assunzione a tempo determinato della controinteressata. Le spese sono state compensate, considerata la costituzione solo formale della controinteressata e la mancata opposizione alla compensazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare
Consente di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta assunzione della ricorrente a tempo pieno e indeterminato, con sottoscrizione del relativo contratto, determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento dell’originaria assunzione a tempo determinato di un altro candidato, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il giudizio è definito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. all’esito della trattazione cautelare, il giudice deve previamente avvisare le parti della possibile definizione in forma semplificata.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controinteressata si è costituita solo formalmente e non si oppone alla richiesta di compensazione formulata dalla ricorrente.
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