Cassazione Penale, Sentenza n. 46705/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. di Torino del 23/04/2024 che non convalidava il fermo operato dalla polizia giudiziaria in data 21/04/2024 e rigettava la richiesta di misura cautelare. Il Procuratore deduceva violazione e inosservanza dell'art. 391, comma 4, c.p.p. in relazione all'art. 384, comma 3, c.p.p., sostenendo che sussistevano specifici elementi di urgenza (comportamento univoco dell'indagato finalizzato all'allontanamento, fermo in prossimità della frontiera di Bardonecchia) che legittimavano il fermo d'iniziativa della polizia giudiziaria e che la mancata convalida fosse pertanto illegittima. Il G.I.P. aveva motivato il diniego facendo riferimento all'esistenza di un precedente fermo e di misure cautelari sostituite con obblighi, ritenendo che la violazione delle prescrizioni dovesse essere affrontata con l'aggravamento delle misure ai sensi dell'art. 276 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che il precedente fermo non impedisce automaticamente l'adozione di un nuovo fermo se sopravvengono elementi nuovi che rendono concreto e attuale il pericolo di fuga. La Corte ha qualificato la condotta dell'indagato (controllo e fermo a bordo di un autobus internazionale diretto verso il confine) come sopravvenienza rilevante e non come semplice violazione delle prescrizioni. Sulla base di ciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la legittimità del fermo eseguito il 21/04/2024. Inoltre la Corte ha enunciato un principio di diritto sul divieto di "bis in idem" applicabile anche in fase precautelare, con la precisazione che il divieto opera solo se la nuova richiesta si fonda sugli stessi elementi già valutati e senza sopravvenienze; in presenza di elementi nuovi la nuova misura precautelare è legittima.
Norme richiamate
art. 384 cod. proc. pen., comma 3
"La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero"
La Corte conferma che l'art. 384, comma 3, legittima il fermo d'iniziativa della polizia in presenza di sopravvenuti elementi specifici che rendono fondato il pericolo di fuga e quando non sia possibile attendere il PM; tale potere non è escluso dal fatto che lo stesso soggetto sia stato già in precedenza sottoposto a fermo, se sono intervenuti elementi nuovi.
art. 391 cod. proc. pen., comma 4
Il giudice di convalida deve verificare i presupposti normativi e di fatto del fermo; il ricorso deduceva violazione di tale verifica e la Corte ha ritenuto che la verifica dovesse tener conto delle sopravvenienze che giustificano il nuovo fermo.
art. 276 cod. proc. pen.
Citato dal G.I.P. come strumento per l'aggravamento delle misure cautelari in caso di violazione delle prescrizioni; la Corte però distingue tra mera violazione delle prescrizioni (che può giustificare aggravamento) e nuova condotta autonoma finalizzata alla fuga, che può legittimare un nuovo fermo.
art. 302 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte per casi in cui un precedente fermo era seguito da scarcerazione; viene utilizzato per illustrare che il decorso o l'esaurirsi di una precedente vicenda cautelare non preclude di per sé un nuovo fermo se emergono nuovi elementi.
art. 28 e segg. cod. proc. pen.
Richiamati a titolo esemplificativo nel contesto del divieto di "bis in idem" e della disciplina dei conflitti di competenza; servono a contestualizzare il principio generale che mira a evitare duplicazioni procedurali, pur non escludendo nuove misure se fondate su elementi nuovi.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato come esempio di norma che esplicita il divieto del secondo giudizio per lo stesso fatto (divieto di "bis in idem").
art. 669 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento normativo collegato alla materia del divieto di duplicazione di provvedimenti e pronunce sullo stesso fatto.
Massime di principio
- Il precedente fermo non esclude automaticamente la legittimità di un nuovo fermo per gli stessi fatti: è decisiva la comparsa di elementi nuovi e specifici che rendono concreto e attuale il pericolo di fuga.
- La polizia giudiziaria può procedere al fermo d'iniziativa ai sensi dell'art. 384, comma 3, quando sopravvengano elementi tali da non consentire di attendere il provvedimento del pubblico ministero.
- Il giudice deve distinguere tra una "semplice" violazione delle prescrizioni di una misura cautelare (suscettibile di aggravamento ai sensi dell'art. 276) e una condotta autonoma e sopravvenuta che manifesta la volontà di fuga definitiva, la quale può giustificare un nuovo fermo.
- Il divieto di "bis in idem" opera anche in fase precautelare, ma non impedisce automaticamente l'adozione di nuovi provvedimenti se emergono elementi nuovi riguardanti i gravi indizi o le esigenze cautelari.
- Per legittimare un nuovo fermo è importante documentare e motivare le "sopravvenienze" (es. comportamento inequivoco di allontanamento, prossimità della frontiera, possesso di documenti che indicano fuga) e l'impossibilità di attendere l'intervento del pubblico ministero.
- La competenza territoriale o l'intervento di un diverso giudice rispetto al precedente provvedimento non invalida di per sé il nuovo fermo se ne sussistono i presupposti di legge.
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