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Sentenza

Sentenza n. 1490/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia agli atti del ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. La rinuncia è stata ritenuta validamente proposta, essendo stata sottoscritta dal difensore munito del potere di rinunciare, con adesione del controinteressato e senza opposizione dell’amministrazione resistente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti rettorali di approvazione e rettifica degli atti della procedura selettiva per il conferimento di borse di studio di dottorato, nonché verbali, elenco degli ammessi e graduatoria nella parte relativa alla dichiarazione del vincitore

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura di pubblica selezione per titoli, progetto e colloquio finalizzata al conferimento di borse di studio per un corso di dottorato, contestando in particolare la dichiarazione quale vincitore di un altro candidato anziché del ricorrente. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata e sottoscritta dal difensore munito del relativo potere, nonché sottoscritta per adesione dal difensore del controinteressato e notificata all’amministrazione, il ricorrente ha rinunciato agli atti del ricorso. L’amministrazione resistente non si è opposta alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia agli atti del giudizio, validamente manifestata e non opposta dalle parti costituite nei termini rilevanti, determina l’estinzione del processo.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del ricorso, sottoscritta dal difensore munito di specifico potere e non opposta dall’amministrazione resistente, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio.
  • L’adesione del controinteressato e la notificazione della rinuncia all’amministrazione costituita sono elementi idonei a escludere l’opposizione alla rinuncia e a consentire la definizione del giudizio.
  • In presenza di una rinuncia valida, il giudice non decide nel merito dei motivi di impugnazione e definisce il processo dichiarandone l’estinzione; le spese possono essere compensate per ragioni legate alla peculiarità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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