Cassazione Civile, Ordinanza n. 02215/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietarie)
La controversia
Due proprietarie confinanti avevano introdotto davanti al giudice di pace una domanda di apposizione di termini ex art. 951 c.c., assumendo che i confini tra i fondi fossero già stati accertati da una precedente decisione del Pretore di Ferrara. La domanda era stata dichiarata inammissibile in primo grado; in appello, le attrici avevano insistito per il riconoscimento del diritto all'apposizione dei termini. Il Tribunale di Ferrara aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che l'azione non fosse accoglibile sia perché esisteva già una recinzione a delimitazione dei confini, sia perché le controversie sul confine non potevano dirsi esaurite, essendo intervenuta successivamente un'altra iniziativa giudiziaria delle medesime parti in tema di rivendica e servitù per destinazione del padre di famiglia. Le soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, mentre le controparti hanno resistito eccependo in via preliminare la tardività del ricorso per decorrenza del termine breve, poiché la sentenza d'appello era stata notificata il 30 maggio 2019 e il ricorso era stato notificato solo il 30 dicembre 2019.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso. Ha ritenuto che la notificazione della sentenza d'appello, eseguita da una delle controparti e dalle eredi dell'altra parte originaria, fosse idonea a far decorrere il termine breve per impugnare nei confronti delle ricorrenti, in applicazione del principio dell'unitarietà del termine per proporre l'impugnazione. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 325 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 951 c.c.
norma posta a base della domanda di apposizione dei termini tra fondi finitimi
art. 325 c.p.c.
termine c.d. breve di 60 giorni
la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione
art. 380-bis c.p.c.
è stata formulata proposta di definizione del giudizio dal consigliere delegato; le ricorrenti hanno chiesto la decisione collegiale
art. 380-bis c.p.c.
consente la richiesta di decisione del ricorso da parte del collegio dopo la proposta del consigliere
art. 96 c.p.c.
non trovano applicazione poiché la decisione non è conforme alla proposta del consigliere delegato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La notificazione della sentenza effettuata da una delle parti legittimate a farlo è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti del destinatario della notificazione, secondo il principio dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione.
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorso viene notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, l'impugnazione è inammissibile per tardività.
- L'eccezione di tardività dell'impugnazione ha carattere preliminare e assorbente: una volta accolta, rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- La condanna alle spese segue la soccombenza anche nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- La proposizione di una domanda di apposizione dei termini presuppone una controversia sul confine e opera nel quadro della delimitazione tra fondi finitimi, ma nel caso deciso la questione non è stata esaminata nel merito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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