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Ordinanza

Ordinanza n. 181/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della determinazione dirigenziale Sanità e Welfare n. 2426 della Regione Piemonte del 14.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e relativo atto di avvio del procedimento; - tutte le delibere degli enti del SSR della Regione Piemonte adottate con riferimento all'applicazione del provvedimento di ripiano dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 ed in particolare: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO non in disponibilità della ricorrente; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 23.04.2026, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, - della nota della Regione Piemonte n. 3769 del 12.02.2026; - della comunicazione a mezzo pec dell’ASL Cuneo 1 del 23.02.2026 e relativi allegati con cui si comunicava la compensazione prevista dall’articolo 9 ter, comma 9 bis, del DL 78/2015.

Giustizia amministrativa202300114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e aziendali di applicazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché successiva compensazione dei crediti della società con gli importi addebitati a titolo di payback

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte relativa agli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano della spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, gli atti di avvio del procedimento e le deliberazioni delle aziende sanitarie piemontesi presupposte o connesse. Con motivi aggiunti ha impugnato una nota regionale e la comunicazione di un'azienda sanitaria concernente la compensazione di nuovi crediti della società con gli importi richiesti a titolo di payback, chiedendo la sospensione cautelare. La ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'illegittima applicazione in Piemonte del meccanismo di ripiano, deducendo di non avere effettuato le forniture di dispositivi medici alle aziende sanitarie piemontesi nel periodo considerato. I Ministeri costituiti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Piemonte in favore del TAR Lazio, nell'eventualità che fossero stati contestati anche atti ministeriali; la ricorrente ha inoltre richiesto l'acquisizione di documentazione contabile e amministrativa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, poiché gli atti impugnati sono esclusivamente atti della Regione Piemonte e delle aziende sanitarie piemontesi, producono effetti limitati al territorio regionale e riguardano la specifica applicazione del payback alle forniture asseritamente effettuate a favore di tali aziende. Le censure non investono l'illegittimità degli atti ministeriali richiamati, ma la loro applicazione mediante gli atti regionali e aziendali. In sede cautelare il TAR ha ravvisato il fumus boni iuris nella contestazione relativa alla mancata effettuazione delle forniture, che allo stato non risultava supportata da documentazione giustificativa. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché la compensazione dei nuovi crediti con gli importi richiesti a titolo di payback poteva arrecare un grave pregiudizio, non giustificato da un prevalente interesse pubblico all'immediato incasso, considerata anche la prossima udienza di merito. Ha quindi sospeso l'efficacia degli atti impugnati con i motivi aggiunti. Ha rigettato l'istanza istruttoria, ritenendo superflua l'acquisizione della documentazione richiesta; la mancata produzione da parte delle amministrazioni potrà comunque essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. L'udienza pubblica di merito è stata confermata per il 22 ottobre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015

    Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018

    La disposizione costituisce il riferimento normativo del meccanismo di payback applicato dagli atti regionali e aziendali contestati.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina il potere cautelare del giudice amministrativo, esercitato mediante la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

  • art. 15 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla competenza territoriale del TAR.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata produzione documentale dell'amministrazione può costituire elemento di valutazione probatoria, pur non giustificando nel caso concreto l'acquisizione istruttoria richiesta.

Massime di principio

  • La competenza territoriale del TAR deve essere individuata in relazione agli atti effettivamente impugnati e ai loro effetti: quando la controversia riguarda esclusivamente atti regionali e aziendali con effetti limitati al territorio regionale, non sussiste la competenza del TAR Lazio per il solo fatto che tali atti costituiscano attuazione di atti ministeriali non direttamente contestati.
  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando l'amministrazione abbia applicato un meccanismo di ripiano a carico di un operatore sulla base di forniture non adeguatamente documentate e il ricorrente contesti specificamente di non averle effettuate.
  • La compensazione di crediti commerciali maturati dal privato con somme richieste dall'amministrazione può integrare un pregiudizio grave e cautelabile quando l'immediato incasso pubblico non prevalga sulle esigenze del privato e sia prossima la definizione del giudizio di merito.
  • La mancata produzione in giudizio di documenti nella disponibilità dell'amministrazione può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64 c.p.a., senza che ciò renda necessariamente indispensabile l'acquisizione istruttoria richiesta dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviCompetenzaTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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