Cassazione Civile, Ordinanza n. 21707/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato un avviso di accertamento con cui le erano state recuperate maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per gli anni 2010-2015, sulla base di un processo verbale di constatazione della polizia tributaria. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il gravame per genericità dei motivi, reputandoli meramente riproduttivi delle difese svolte in primo grado; nonostante ciò, il giudice di secondo grado aveva anche esaminato il merito, aderendo alla tesi secondo cui l'ente, pur formalmente in possesso dei requisiti statutari dell'associazione senza fini di lucro, svolgeva in concreto attività sostanzialmente commerciale e non aveva fornito prova sufficiente della mancanza di finalità lucrativa. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione della disciplina sulle agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche ex L. 398/1991, sostenendo che la CTR aveva erroneamente dato rilievo al profilo sostanziale dell'attività; 2) nullità della sentenza per motivazione assente o illogica quanto all'affermazione del carattere commerciale dell'ente; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando il mancato apprezzamento della documentazione prodotta per dimostrare l'assenza di lucro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la vera ratio decidendi della sentenza impugnata era la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, mentre l'esame del merito svolto dalla CTR era soltanto ad abundantiam e quindi privo di efficacia decisoria. Poiché nessuno dei tre motivi di ricorso censurava specificamente la statuizione di inammissibilità dell'appello, limitandosi invece a contestare le argomentazioni di merito, le censure sono state ritenute non idonee ad attingere la decisione effettivamente decisiva. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex n. 3 è stato dedotto per violazione/falsa applicazione della disciplina sulle agevolazioni fiscali, ma non ha colpito la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità per motivazione assente o apparente non è stata ritenuta decisiva perché riferita al merito e non alla statuizione di inammissibilità dell'appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di fatti decisivi è stato invocato con riguardo alla documentazione sul difetto di finalità lucrativa, ma la censura non ha investito la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 148 d.P.R. n. 917 del 1986
L'esenzione per le associazioni non lucrative dipende dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e non dalla sola veste formale dell'ente.
art. 111 d.P.R. n. 917 del 1986
La Corte richiama la norma nel testo previgente/poi trasfuso nell'art. 148 TUIR come base dell'agevolazione tributaria per le associazioni non lucrative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello fonda la decisione sulla declaratoria di inammissibilità del gravame, le eventuali argomentazioni sul merito rese dal giudice sono meri obiter ad abundantiam e non costituiscono autonoma ratio decidendi impugnabile.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la statuizione effettivamente decisiva della sentenza impugnata; se la censura si limita a contestare il merito senza censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, il ricorso è inammissibile.
- In tema di agevolazioni fiscali per enti associativi, la mera sussistenza formale dei requisiti statutari e organizzativi non basta: occorre la prova dell'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, che grava sull'ente che invoca il beneficio.
- L'affiliazione a federazioni sportive o al CONI, la regolare approvazione del bilancio e le clausole statutarie sono elementi estrinseci e, da soli, non sono sufficienti a dimostrare la natura non lucrativa dell'attività svolta.
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