Cassazione Penale, Ordinanza n. 20416/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo unico era privo di specificità e consisteva nella mera reiterazione delle censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 1 luglio 2024, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto da rapina impropria a furto. Secondo il ricorrente, sarebbe mancato l'elemento della violenza richiesto per la rapina impropria. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non svolge una critica specifica e autonoma alla decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza di merito, che aveva ritenuto integrata una violenza fisica per assicurarsi l'uscita dall'esercizio commerciale.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere una concreta critica argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello, senza confronto con la motivazione del giudice di merito, determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si limitano a riprodurre le censure già esaminate e respinte in appello, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica concreta e argomentata alla decisione di merito; non è sufficiente una contestazione meramente apparente o astratta.
- In tema di rapina impropria, la verifica della sussistenza della violenza può essere rimessa alla valutazione di merito quando la motivazione della sentenza impugnata dia conto delle risultanze processuali in modo congruo e non illogico.
Come è indicizzato
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