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Sentenza

Sentenza del 07/03/2017 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Investimenti e attività finanziarie detenuti nei paradisi fiscali - Operatività della presunzione di costituzione mediante redditi sottratti a tassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La norma prevede una presunzione relativa secondo cui tali disponibilità si considerano costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la disposizione non potesse incidere retroattivamente sulla natura sostanziale del rapporto tributario o determinare automaticamente l'esistenza di redditi evasi.

La decisione

La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta applicabile. L'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 è stato qualificato come norma di natura procedimentale, poiché incide esclusivamente sulle modalità di acquisizione e valutazione della prova dell'evasione, introducendo una presunzione legale relativa ai sensi dell'art. 2728 c.c. La presunzione non è assoluta: il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria dimostrando che gli investimenti esteri non derivano da redditi sottratti a tassazione in Italia.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009

    Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

    La disposizione introduce una presunzione legale relativa sulla provenienza fiscalmente illecita delle attività estere detenute in paradisi fiscali e pone sul contribuente l'onere di dimostrare l'origine non evasiva delle somme.

  • Art. 2728 del codice civile

    La presunzione legale relativa dispensa l'Amministrazione dalla prova diretta del fatto presunto, ma consente al contribuente di fornire prova contraria. La norma è stata intesa come regola procedimentale e probatoria, non come modifica sostanziale del rapporto tributario.

Massime di principio

  • La detenzione di investimenti o attività finanziarie in paradisi fiscali può far scattare una presunzione legale di costituzione mediante redditi sottratti a tassazione in Italia.
  • La presunzione è relativa e non equivale automaticamente all'accertamento definitivo dell'evasione: il contribuente può superarla dimostrando l'origine lecita e già tassata delle somme, oppure la loro estraneità alla fiscalità italiana.
  • Quando una norma incide sulle modalità di prova e sull'onere probatorio, senza creare un nuovo obbligo fiscale sostanziale, può essere qualificata come procedimentale.
  • È essenziale conservare documentazione idonea a dimostrare provenienza, data, titolarità e trattamento fiscale delle disponibilità estere, poiché l'onere della prova contraria grava sul contribuente.
  • La qualificazione di una norma come procedimentale non elimina il diritto di difesa, ma consente all'Amministrazione di utilizzare una presunzione legale per ricostruire la possibile evasione.

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