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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26219/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2006 ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 in materia di società non operative. L'Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato applicando la disciplina antielusiva delle società di comodo. La società aveva impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 327 c.p.c. per aver ritenuto tempestivo l'appello dell'Agenzia, sostenendo che il termine semestrale dovesse computarsi in 180 giorni e non secondo il sistema a mesi; 2) omesso/erroneo apprezzamento della motivazione e delle prove, perché la CTR non avrebbe adeguatamente considerato le difficoltà eccezionali del 2006, legate all'avvio di un nuovo metodo di estrazione delle olive, con investimenti, finanziamenti pubblici, collaudo del piano rurale, test e adattamenti dell'impianto, nonché autorizzazioni comunali ottenute solo nel 2007; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la CTR avrebbe erroneamente posto a carico della contribuente l'onere di provare il periodo di non normale svolgimento dell'attività, mentre l'onere iniziale gravava sull'Ufficio; 4) omesso esame di circostanze decisive, per non avere la CTR affrontato le contestazioni sul calcolo dei ricavi e del reddito presunti, in particolare sull'applicazione dei coefficienti relativi agli immobili situati in un Comune con popolazione inferiore a mille abitanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il termine per impugnare va computato secondo la regola civilistica a mesi e non in giorni solari, con conseguente tempestività dell'appello dell'Agenzia. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo, rilevando che la CTR aveva comunque esaminato gli elementi principali dedotti dalla società per superare la presunzione di non operatività; che le censure miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione; e che il vizio di motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singole risultanze istruttorie o questioni di calcolo non adeguatamente specificate. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724

    comma 1; comma 4-bis; commi 1 e 3, lett. d)

    la norma introduce una presunzione legale relativa di non operatività delle società e consente al contribuente di superarla dimostrando situazioni oggettive non dipendenti da scelte imprenditoriali che impediscano il raggiungimento dei ricavi minimi o giustifichino la scarsa redditività

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    il termine lungo per impugnare va computato secondo il sistema a mesi, con scadenza allo spirare del giorno corrispondente, tenendo conto della sospensione feriale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il vizio dedotto per violazione di legge nei primi tre motivi, ma la Corte esclude la fondatezza della censura sul termine di impugnazione e l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi di motivazione inesistente/apparente/incomprensibile, non alla rivalutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova della sussistenza delle condizioni che consentono di superare la presunzione di non operatività grava sul contribuente una volta applicata la presunzione legale relativa

  • art. 155, secondo comma, c.p.c.

    concorre a regolare il computo dei termini processuali a mesi o anni secondo il criterio civilistico

  • art. 2963, quarto comma, c.c.

    concorre a confermare il computo dei termini a mesi/anni ex nominatione dierum

  • legge 7 ottobre 1969, n. 742

    la sospensione feriale incide sul termine per impugnare, che va ricalcolato escludendo il periodo 1 agosto-15 settembre, ratione temporis

  • art. 37-bis, ottavo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come meccanismo di interpello disapplicativo, espressione della possibilità per il contribuente di ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive

  • art. 10-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato quale base normativa residua del sistema antielusivo dopo l'abrogazione dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale; la sua mancanza o apparenza integra nullità

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione si traduce in nullità della sentenza

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e quando sia stato discusso e la sua decisività

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il rispetto degli oneri di deposito e specificità per le censure di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    inserisce il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel computo del termine lungo per impugnare espresso in mesi si applica il criterio civilistico ex nominatione dierum, non un conteggio in giorni solari; la sospensione feriale va coordinata con tale criterio.
  • La disciplina delle società non operative introduce una presunzione legale relativa di inoperatività fondata su dati patrimoniali e reddituali oggettivi; il contribuente può superarla solo provando specifiche situazioni oggettive, non imputabili a scelte imprenditoriali, idonee a giustificare il mancato raggiungimento dei ricavi o del reddito minimo.
  • Una volta operante la presunzione legale di non operatività, l'onere di allegare e dimostrare le circostanze idonee alla disapplicazione o alla prova contraria grava sul contribuente.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle prove.
  • La censura per omesso esame deve rispettare rigorosi oneri di specificità, indicando il fatto storico, il dato da cui emerge, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività; la mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio.
  • Le questioni relative alla corretta applicazione di coefficienti o al ricalcolo del reddito presunto, se non specificamente costruite come omesso esame di un fatto storico decisivo, non possono essere veicolate come vizio motivazionale in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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