Sentenza n. 226/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 254 del 21 dicembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 254 del 21 dicembre 2022, relativa all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannando il Ministero alla corresponsione, tramite la carta, dell’importo nominale di 500 euro per ciascuna annualità, oltre agli interessi legali. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione il 29 dicembre 2022; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Poiché il titolo non risultava eseguito, la ricorrente ha chiesto l’ordine di ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Siena, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua le finalità e le modalità attributive della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio applicabile prima dell’attivazione dell’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione debitrice; il TAR ha ritenuto che tale termine fosse decorso.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giudiziale passato in giudicato, il creditore può chiedere l’ottemperanza al giudice amministrativo dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di compiere gli adempimenti necessari entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di sostituirsi all’amministrazione inadempiente, adottando gli atti necessari all’esecuzione del titolo e provvedendo al pagamento delle somme dovute.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce la decisione sull’ottemperanza quando la notificazione del ricorso risulti regolare e dagli atti emerga l’inesecuzione del giudicato.
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