Sentenza del 13/10/2020 n. 22040 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del provvedimento telematico di scarto del rinnovo dell'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni (L. n. 244/2007, art. 2 e ss.). La ricorrente denunciava nullità/irregolarità per omissions formali (mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata informazione ai sensi della L. n. 212/2000), vizi di motivazione del provvedimento impugnato e della sentenza di merito, errori nella compilazione della modulistica telematica dovuti alle istruzioni e al modello predisposto, nonché la prevalente tesi che il decremento occupazionale non avrebbe dovuto far perdere il diritto al credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le omissioni formali (es.: mancata indicazione del responsabile o di altre informazioni richieste dalla L. n. 212/2000, art. 7, comma 2) non inficiano la validità dell'atto e, al massimo, possono giustificare la scusabilità dell'errore per eventuali ritardi processuali; che la ricorrente non ha fornito l'indicazione specifica dei passi motivazionali e della sequenza telematica delle istanze necessari per valutare la correttezza dell'operato dell'Agenzia; che l'errore nella compilazione non è stato dimostrato come determinato dalla complessità del sistema telematico; e che, sul merito, sussisteva il decremento occupazionale rilevante ai fini della decadenza dal credito d'imposta. Condanna della ricorrente alle spese di lite (Euro 7.000,00 oltre spese) e possibilità di ulteriore versamento a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2
"per ogni unita' lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007"
Definisce i requisiti e i limiti del credito d'imposta per nuove assunzioni e le cause di decadenza (es. mancato mantenimento dei posti di lavoro per il periodo minimo previsto).
Decreto Ministeriale 12 marzo 2008
"i datori di lavoro interessati ... dovevano presentare un'istanza telematica ... a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009"; "possono presentare dal 1 aprile al 20 aprile ... una nuova istanza telematica"
Disciplinazione della procedura telematica: termini, modalita' di presentazione, criteri cronologici di ammissione, obbligo di comunicazioni annuali per mantenere il credito e limiti di importo per le nuove istanze. Importanza dell'osservanza delle procedure e dei termini telematici.
Legge 7 agosto 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articolo 7, comma 2
Mancata indicazione nelle comunicazioni degli elementi previsti non invalida, di per sé, l'atto amministrativo ma può giustificare la riconoscibilità della scusabilità dell'errore e la riammissione dei termini processuali; non determina automaticamente la nullità dell'atto amministrativo, salvo ipotesi di nullità testuale.
Legge 31 luglio 1990, n. 241, articolo 5, comma 3 e articolo 21‑septies
Norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso; la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità dell'atto salvo specifiche ipotesi formali tassative.
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 472, articolo 6, comma 2
Regola le cause di non punibilità nelle fattispecie sanzionatorie; la ricorrente non ha dimostrato l'applicabilità delle cause di non punibilità invocate rispetto agli errori formali nella compilazione telematica.
Legge 7 agosto 2012, n. 134 (modifiche art. 360 c.p.c.)
Limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione in Cassazione: e' sindacabile solo l'anomalia motivazionale grave (assenza assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità oggettiva).
Massime di principio
- La mancata indicazione nelle comunicazioni amministrative di elementi prescritti (es. responsabile del procedimento) non determina di norma la nullità dell'atto; rileva però ai fini processuali per la possibile riammissione in termini se si dimostra la scusabilità dell'errore.
- Nelle impugnazioni è essenziale indicare con precisione i passi motivazionali o i fatti storici contestati (testi degli atti, sequenza documentale telematica, date di comunicazione) per rendere il ricorso per cassazione autosufficiente e consentire la revisione degli atti di merito.
- Nei procedimenti basati su procedure telematiche e termini stringenti (es. istanze e rinnovi per crediti d'imposta) l'onere di prova sulla corretta compilazione e sulla tempestività delle comunicazioni grava sul contribuente: errori di compilazione non sono automaticamente giustificati dalla complessità del sistema senza prove concrete.
- Il mancato mantenimento dell'incremento occupazionale previsto dalla normativa determina la decadenza dal beneficio fiscale; contestazioni su questo punto richiedono chiara indicazione e prova del quantum e della riferibilità dei rapporti di lavoro.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è ridotto: non si riesaminano fatti o valutazioni di merito non adeguatamente dedotti, e si possono censurare solo vizi motivazionali macroscopici o violazioni di legge chiaramente emergenti dal testo della sentenza.
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