Decreto dirigenziale n. 378 del 09/09/2021
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità. Il dispositivo per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità puntuali denominato “TCS - Traffic Control System”, prodotto dalla società Traffic Tecnology s.p.a., con sede in Via G. Cecchin, 2 – Marostica (VI), è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva, ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada e della normativa tecnica richiamata, il dispositivo "TCS - Traffic Control System" prodotto da Traffic Tecnology s.p.a. per l’accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità. L’atto definisce caratteristiche tecniche, prestazioni di riconoscimento targhe, limiti geometrici di installazione, obblighi di verifica periodica e condizioni di produzione e commercializzazione. Il sistema può operare in modo automatico, consentendo contestazione differita e, con presenza della polizia stradale, contestazione immediata.
Approvazione del dispositivo "TCS - Traffic Control System" per l’accertamento automatico delle violazioni ai limiti di velocità
Approvazione del dispositivo "TCS - Traffic Control System"
Il decreto approva il sistema di rilevamento automatico delle violazioni ai limiti di velocità denominato "TCS - Traffic Control System", prodotto da Traffic Tecnology s.p.a. L’atto è adottato ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada, dell’art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, dell’art. 345 del medesimo regolamento e del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 sulle procedure di approvazione, verifiche periodiche e modalità di segnalazione delle postazioni.
Base normativa e istruttoria
Il provvedimento richiama la disciplina della contestazione delle violazioni, con particolare riguardo all’art. 201, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, che consente l’accertamento tramite dispositivi omologati o approvati nei casi indicati dalla norma, anche senza la presenza degli organi di polizia stradale. È inoltre richiamata la norma UNI 10772:2016, applicabile ai sistemi di elaborazione di immagini video per il riconoscimento delle targhe.
L’iter istruttorio si è fondato:
- sulla richiesta della società Traffic Tecnology s.r.l. presentata il 16 aprile 2019, con deposito del prototipo nella medesima data;
- sulla documentazione tecnica e sui rapporti di prova eseguiti presso laboratorio accreditato;
- sul parere favorevole della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, espresso con voto n. 4/21 nella seduta del 22 aprile 2021;
- sulle successive integrazioni documentali trasmesse dalla società tra il 31 maggio e il 20 agosto 2021, incluso il manuale di installazione e utilizzo versione 1.4 del 19 agosto 2021;
- sulla comunicazione di trasformazione societaria da Traffic Tecnology s.r.l. a Traffic Tecnology s.p.a., con sede invariata in Via G. Cecchin 2, Marostica (VI).
Oggetto dell’approvazione e funzioni del sistema
Il decreto approva il dispositivo per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità puntuali. Il sistema è dichiarato idoneo a:
- rilevare il transito di veicoli in violazione;
- classificarli in macroclassi;
- acquisire immagini;
- gestire le procedure previste per il trattamento dei dati.
Il provvedimento specifica inoltre che il dispositivo è in grado di riconoscere le targhe dei veicoli in infrazione secondo la norma UNI 10772:2016 e, in generale, di oscurare le targhe dei veicoli ripresi ma non coinvolti nella violazione, nonché il parabrezza nei casi di ripresa frontale.
Caratteristiche tecniche del dispositivo
Il sistema è composto da due elementi principali:
- TCD - Traffic Control Detector, che incorpora radar, fotocamera bianco e nero per la lettura targhe, fotocamera a colori per l’immagine di contesto, illuminatore IR, modulo GPS e server per la comunicazione con il TCE;
- TCE, rappresentato da un computer per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati.
Il decreto ammette alcune funzioni accessorie, utilizzabili esclusivamente per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima e senza trattamento delle targhe, e comunque non utilizzabili per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada:
- raccolta dati sui veicoli in transito anche non in violazione, con data e ora, classe, velocità, direzione di marcia, corsia di transito, marca, modello e colore;
- posizione GPS del dispositivo;
- conteggio dei veicoli;
- lettura codici Kemler;
- riconoscimento della nazionalità della targa.
Prestazioni di riconoscimento targhe e limiti funzionali
In base alle prove base ed estese svolte in laboratorio ai sensi della norma UNI 10772:2016, il dispositivo è risultato in grado di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50, 70 e 100 km/h e in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, diurne e notturne, le targhe delle seguenti categorie con classe di accuratezza A:
- targhe posteriori di autoveicoli, in traffico canalizzato;
- targhe posteriori di autoveicoli, in traffico non canalizzato;
- targhe anteriori di autoveicoli, in traffico non canalizzato;
- targhe di motoveicoli e ciclomotori.
Il decreto aggiunge che, con prove estese per velocità superiori a quella base, il sistema ha riconosciuto in classe A le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli fino a 235 km/h.
Limiti geometrici di installazione e monitoraggio
Per l’impiego del dispositivo sono fissati i seguenti limiti geometrici:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 30,00 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 7,00 m;
- disassamento laterale massimo tra sistema di ripresa e mezzeria della corsia/carreggiata da controllare: 8,50 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 16,9°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 4,00 m.
Il dispositivo può monitorare al massimo due corsie; in presenza di una strada con un numero superiore di corsie, è necessario installare più dispositivi, sempre nel rispetto dei limiti geometrici sopra indicati.
Installazione, esercizio e verifiche periodiche
Le condizioni di installazione devono rispettare i limiti approvati e quanto riportato nei manuali del dispositivo, senza introdurre modifiche che possano compromettere la funzionalità nella configurazione approvata. L’installazione deve inoltre avvenire nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento, senza creare pericolo per veicoli e pedoni, e nel rispetto delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in luoghi accessibili al pubblico, anche con riguardo agli interventi di manutenzione.
Il dispositivo deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale, secondo il D.M. n. 282/2017. Il sistema è progettato per funzionare in modo completamente automatico, consentendo la contestazione differita e, in presenza dell’organo di polizia, la contestazione immediata.
Produzione, commercializzazione e vincoli di conformità
I dispositivi prodotti e commercializzati sulla base dell’approvazione devono essere conformi al prototipo depositato il 16 aprile 2019 e alla relativa documentazione tecnica. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore.
Non è consentita alcuna modifica al dispositivo o ai suoi componenti senza specifica modifica del decreto. La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale del dispositivo, applicabile nei limiti e alle condizioni del provvedimento, per quanto non in contrasto con esso.
Punti principali
Base normativa e iter istruttorio
Il decreto richiama l’art. 45 e l’art. 142 del Codice della Strada, l’art. 192 e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, nonché il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 sulle procedure di approvazione e sulle verifiche di funzionalità e taratura dei rilevatori di velocità. L’istruttoria è stata condotta sulla base della richiesta presentata da Traffic Tecnology s.r.l. il 16 aprile 2019, delle integrazioni successive, dei rapporti di prova eseguiti secondo la norma UNI 10772:2016 e del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (voto n. 4/21 del 22 aprile 2021).
Oggetto dell’approvazione
È approvato il dispositivo denominato "TCS - Traffic Control System", prodotto dalla società Traffic Tecnology s.p.a. di Marostica (VI), destinato all’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità puntuali. Il dispositivo rileva il transito dei veicoli in violazione, li classifica in macroclassi, acquisisce le immagini e gestisce le procedure per il trattamento dei dati, secondo le caratteristiche tecniche e i limiti funzionali indicati nel decreto.
Funzione di riconoscimento targhe e oscuramento
Il sistema è anche abilitato al riconoscimento delle targhe dei veicoli in infrazione secondo la norma UNI 10772:2016, alle condizioni fissate dall’articolo 3. Il decreto precisa inoltre che il dispositivo è in grado di oscurare le targhe di eventuali veicoli ripresi nella scena ma non coinvolti nella violazione, nonché di oscurare il parabrezza nei casi di riprese frontali.
Caratteristiche tecniche e funzioni accessorie
Il dispositivo è composto da un TCD (Traffic Control Detector) con radar, fotocamera bianco e nero per la lettura targhe, fotocamera a colori per l’immagine di contesto, illuminatore IR, modulo GPS e server di comunicazione, oltre a un TCE, cioè un computer per elaborazione e archiviazione dati. Sono consentite alcune funzioni accessorie esclusivamente a fini statistici o di monitoraggio, in forma anonima e senza uso delle targhe: raccolta dati sui veicoli in transito, posizione GPS, conteggio veicoli, lettura codici Kemler e riconoscimento della nazionalità della targa.
Prestazioni di riconoscimento e limiti geometrici
Sulla base delle prove di laboratorio, il sistema riconosce targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli e targhe di motoveicoli e ciclomotori con classe di accuratezza A nelle condizioni indicate. Le prove estese attestano inoltre il riconoscimento, in classe A, delle targhe anteriori e posteriori degli autoveicoli fino a 235 km/h. Il decreto fissa i limiti geometrici di impiego: distanza massima 30 m, altezza massima 7 m, disassamento laterale massimo 8,50 m, angolo massimo di deformazione prospettica 16,9°, larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx pari a 7 m e profondità pari a 4 m. Il sistema può monitorare al massimo due corsie.
Installazione, esercizio e verifiche
L’installazione deve rispettare i limiti geometrici approvati, il Codice della Strada, il regolamento di esecuzione e le norme di sicurezza per apparecchiature elettriche accessibili al pubblico. È obbligatoria una verifica periodica di funzionalità e taratura almeno annuale, secondo il D.M. 282/2017. Il dispositivo può operare in modo completamente automatico e consente sia la contestazione differita sia, con presenza dell’organo di polizia, la contestazione immediata.
Produzione, commercializzazione e vincoli di conformità
I dispositivi immessi sul mercato devono essere conformi al prototipo depositato il 16 aprile 2019 e alla documentazione tecnica depositata presso il Ministero. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore. Non sono consentite modifiche al dispositivo o ai suoi componenti senza specifica modifica del decreto. La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale del dispositivo, applicato nei limiti e alle condizioni del provvedimento.
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