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Decreto dirigenziale n. 55 del 27/08/2021

Qualifica della Società CERTIFER ITALIA srl con sede legale in via Chiassatello n. 57 – 56121 - PISA (PI), quale organismo di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura ed Energia, esercizio e gestione del traffico, manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti55

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica CERTIFER ITALIA srl come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body, AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 per specifici sottosistemi ferroviari, tra cui infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento, materiale rotabile, esercizio e manutenzione. L’atto disciplina anche obblighi operativi, conservazione documentale, comunicazioni al Ministero e ad ANSFISA, nonché le ipotesi di diffida, sospensione e revoca della qualifica, collegandone la validità alla durata del certificato di accreditamento ACCREDIA.

Qualifica di CERTIFER ITALIA srl quale organismo AsBo per la valutazione del procedimento di gestione dei rischi in ambito ferroviario ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013

Qualifica di CERTIFER ITALIA srl quale organismo AsBo per la gestione dei rischi ferroviari

Il decreto dirigenziale qualifica CERTIFER ITALIA srl come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013, in qualità di Assessment Body (AsBo). L’atto si inserisce nel quadro della disciplina europea e nazionale sull’accreditamento e sulla sicurezza/interoperabilità ferroviaria, attuata in particolare dai decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, nonché dalle modalità operative definite dal DD n. 37 del 28 giugno 2019.

Base normativa e presupposti dell’atto

Il provvedimento richiama il Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento, il Regolamento (CE) n. 402/2013 sul metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi, il Regolamento (UE) 2016/796 istitutivo dell’ERA, le direttive 2016/798 e 2016/797, i decreti legislativi n. 50/2019 e n. 57/2019, la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e la nota ministeriale del 18 ottobre 2019 che ha comunicato alla Commissione europea e all’ERA la scelta del meccanismo di accreditamento tramite ACCREDIA.

Istanza e istruttoria

La società CERTIFER ITALIA srl, con sede legale a Pisa, ha presentato istanza con nota del 28 luglio 2021 per ottenere la qualifica come AsBo con riferimento ai sottosistemi materiale rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, infrastruttura ed energia, esercizio e gestione del traffico, manutenzione e relativa integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario. Il Ministero dà atto che la documentazione prodotta è completa e conforme a quanto previsto dal DD n. 37/2019.

Oggetto della qualifica

La qualifica riguarda:

  • sottosistemi strutturali: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile;
  • sottosistemi funzionali: esercizio e gestione del traffico, manutenzione;
  • integrazione in sicurezza dei medesimi sottosistemi nel sistema ferroviario.

Obblighi operativi dell’organismo qualificato

L’organismo deve svolgere le attività secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 402/2013. Deve inoltre mantenere la struttura, l’organizzazione, il personale e le risorse strumentali dichiarate in sede istruttoria, comprese le scelte su laboratori e consulenti esterni, e sottoporre ad ACCREDIA eventuali variazioni prima della loro efficacia.

Gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e tenuti a disposizione del Ministero e di ANSFISA.

Obblighi di comunicazione verso il Ministero

CERTIFER ITALIA srl deve comunicare al Ministero:

  • ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • qualunque circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
  • eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
  • su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica e ogni altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

Vigilanza, rinnovo ed estensione della qualifica

La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA. La validità della notifica è collegata alla validità del certificato di accreditamento. Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare domanda secondo le modalità del DD n. 37/2019; per il rinnovo l’istanza va presentata almeno tre mesi prima della scadenza.

Sospensione, diffida e revoca

Se, nel corso dell’attività, l’organismo opera in difformità dalle disposizioni vigenti, può essere destinatario di:

  • diffida, nei casi di minore gravità;
  • sospensione da 15 giorni a 6 mesi, nei casi più gravi o in caso di precedente diffida;
  • revoca, nei casi di reiterate gravi violazioni.

La sospensione può essere ritirata quando siano rimosse le irregolarità. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera al provvedimento di sospensione nei modi e tempi indicati. È prevista la sospensione immediata anche quando sia accertata la perdita dei requisiti per la qualifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013.

In caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIMS e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, ERA e Commissione europea.

Durata del provvedimento e pubblicazione

La validità del decreto coincide con quella del certificato di accreditamento n. 076E rev.10 rilasciato da ACCREDIA, con scadenza 7 ottobre 2024. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero e di ANSFISA.

Punti principali

Qualifica rilasciata a CERTIFER ITALIA srl

La società CERTIFER ITALIA srl, con sede legale a Pisa, è qualificata quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 (Assessment Body - AsBo). La qualifica riguarda i sottosistemi strutturali infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra e di bordo, materiale rotabile, nonché i sottosistemi funzionali esercizio e gestione del traffico e manutenzione, oltre alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Presupposti normativi e procedurali

Il decreto si fonda sulla normativa europea in materia di accreditamento, sicurezza ferroviaria e interoperabilità, nonché sui decreti legislativi n. 50/2019 e n. 57/2019. Richiama inoltre la convenzione MIT-ACCREDIA, il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi, e l’istanza presentata da CERTIFER ITALIA srl il 28 luglio 2021. La documentazione prodotta è ritenuta completa e conforme alle prescrizioni del DD n. 37/2019.

Obblighi dell’organismo qualificato

L’organismo deve svolgere le attività secondo il Regolamento UE n. 402/2013 e mantenere invariata la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali indicate nella documentazione agli atti, sottoponendo preventivamente ad ACCREDIA eventuali variazioni. Gli atti relativi all’attività di certificazione, inclusi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili al Ministero e ad ANSFISA. Sono previsti specifici obblighi informativi verso il Ministero su rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri di certificati, mutamenti dell’ambito di notifica, richieste delle autorità di vigilanza del mercato e attività svolte, incluse quelle transfrontaliere o in subappalto.

Vigilanza, rinnovo e durata della qualifica

La vigilanza sull’organismo è affidata ad ACCREDIA. La validità della notifica è collegata alla validità del certificato di accreditamento. Per il rinnovo o per l’estensione ad altri sottosistemi, l’organismo deve presentare domanda secondo il DD n. 37/2019; per il rinnovo l’istanza va depositata almeno tre mesi prima della scadenza. La durata del decreto coincide con quella del certificato di accreditamento n. 076E rev.10, con scadenza 7 ottobre 2024.

Sanzioni amministrative e revoca

Se l’organismo opera in difformità dalle disposizioni vigenti, può essere destinatario di diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi o revoca nei casi più gravi o reiterati. La sospensione può essere ritirata una volta eliminate le irregolarità. La qualifica è revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del provvedimento di sospensione. È prevista l’immediata sospensione anche in caso di perdita dei requisiti di qualifica o di sospensione/revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA. I provvedimenti sono comunicati a organismo, ACCREDIA, ANSFISA, ERA e Commissione europea.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariainteroperabilità ferroviariaaccreditamento e qualificazione organismimotorizzazione

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