Decreto dirigenziale n. 54 del 27/08/2021
Qualifica della Società CERTIFER ITALIA srl con sede legale in via Chiassatello n. 57 – 56121 - PISA (PI), quale organismo designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi strutturali: Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia; funzionali: esercizio e gestione del traffico, manutenzione, trasporto combinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica CERTIFER ITALIA srl quale organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019, per la valutazione di conformità di determinati sottosistemi ferroviari strutturali e funzionali. L’atto disciplina durata della qualifica, obblighi dell’organismo, vigilanza affidata ad ACCREDIA, cause di diffida/sospensione/revoca e obblighi di comunicazione verso MIT, ANSFISA, ERA e Commissione europea.
Qualifica di CERTIFER ITALIA srl come organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019 per specifici sottosistemi ferroviari
Qualifica di CERTIFER ITALIA srl quale organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019
Il decreto dispone la qualifica di CERTIFER ITALIA srl come organismo designato per la valutazione di conformità nel settore ferroviario, in attuazione del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, che recepisce la direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea. L’atto si inserisce nel quadro regolatorio europeo e nazionale relativo all’accreditamento, alla designazione degli organismi e alla vigilanza del mercato ferroviario.
Base normativa e presupposti
Il provvedimento richiama, tra le fonti principali:
- il regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e la vigilanza del mercato;
- il regolamento (UE) 2016/796 istitutivo dell’ERA;
- la direttiva 2016/797 sull’interoperabilità ferroviaria;
- la direttiva 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie;
- il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57;
- il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50;
- la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019;
- il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.
Il decreto prende atto inoltre della precedente qualifica di CERTIFER ITALIA srl come Verificatore indipendente di Sicurezza (VIS), già rinnovata dall’ANSF e poi dal MIT in coerenza con il d.lgs. 57/2019.
Ambito della qualifica
La qualifica rilasciata a CERTIFER ITALIA srl riguarda i seguenti sottosistemi:
- strutturali: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile;
- funzionali: esercizio e gestione del traffico, manutenzione, trasporto combinato.
Obblighi dell’organismo designato
L’organismo deve svolgere le attività di certificazione secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 57/2019. Inoltre deve:
- mantenere la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali indicati nella documentazione depositata;
- sottoporre a preventiva approvazione di ACCREDIA eventuali variazioni relative a laboratori e consulenti esterni;
- conservare per almeno dieci anni gli atti della certificazione e i rapporti di prova;
- tenere tale documentazione a disposizione del MIT e di ANSFISA;
- comunicare al MIT ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- comunicare ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
- trasmettere, su richiesta, le informazioni sulle attività svolte, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza e validità della notifica
La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento. La validità della notifica è connessa alla validità del certificato di accreditamento. Per rinnovo o estensione a ulteriori sottosistemi, l’organismo deve presentare apposita domanda; per il rinnovo, la domanda deve essere depositata almeno tre mesi prima della scadenza.
Regime sanzionatorio e cause di sospensione/revoca
Il decreto prevede un sistema graduato di interventi in caso di irregolarità:
- diffida per i casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi per i casi di maggiore gravità o in caso di reiterazione dopo diffida;
- revoca per reiterate gravi violazioni o per mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione.
L’attività è inoltre sospesa immediatamente se l’organismo perde i requisiti previsti dal d.lgs. 57/2019. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve interrompere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca devono essere comunicati anche ad ACCREDIA, ANSFISA, ERA e Commissione europea.
Durata ed efficacia del decreto
La scadenza del provvedimento coincide con quella del certificato di accreditamento ACCREDIA n. 275B rev.04, rilasciato secondo lo schema UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012, con scadenza al 5 novembre 2025. Il decreto è pubblicato sui siti del Ministero e di ANSFISA.
Punti principali
Qualifica dell’organismo designato
CERTIFER ITALIA srl, con sede legale in Pisa, è qualificata come organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019. La qualifica riguarda i sottosistemi strutturali infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile, nonché i sottosistemi funzionali esercizio e gestione del traffico, manutenzione e trasporto combinato.
Obblighi operativi e di conservazione
L’organismo deve operare secondo le modalità previste dal d.lgs. 57/2019 e mantenere invariata, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA, la propria struttura organizzativa, il personale, le risorse strumentali, i laboratori e i consulenti esterni indicati nella documentazione agli atti. Gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, vanno conservati per almeno dieci anni e resi disponibili a MIT e ANSFISA.
Vigilanza, rinnovo e durata della qualifica
La vigilanza sull’attività è affidata ad ACCREDIA. La notifica resta valida per il periodo di validità del certificato di accreditamento. Per rinnovo o estensione della qualifica a nuovi sottosistemi, CERTIFER ITALIA srl deve presentare domanda secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37 del 28/6/2019; per il rinnovo l’istanza va presentata almeno tre mesi prima della scadenza.
Sospensione, diffida e revoca
In caso di difformità dalle disposizioni vigenti, l’organismo può essere diffidato per violazioni meno gravi, sospeso da 15 giorni a 6 mesi per violazioni gravi o in caso di reiterazione dopo diffida, e revocato in caso di reiterate gravi violazioni o mancato adempimento alle prescrizioni del provvedimento di sospensione. Se l’organismo perde i requisiti per la qualifica, l’attività è immediatamente sospesa.
Scadenza e pubblicazione
La durata del decreto è collegata alla scadenza del certificato di accreditamento n. 275B rev.04 rilasciato da ACCREDIA, con scadenza 5 novembre 2025. Il provvedimento è pubblicato sui siti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di ANSFISA.
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