R.R. Lombardia 7/2024
Criteri e modalità per il rilascio e il rinnovo, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle concessioni minerarie ai sensi dell'articolo 2, comma 93 bis, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), come modificata dall'articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento lombardo disciplina, con procedure ad evidenza pubblica, il rilascio e il rinnovo di permessi di ricerca e concessioni minerarie regionali, inclusi i termini, la documentazione, i punteggi, le garanzie e gli oneri istruttori. Si applica ai procedimenti regionali di competenza e, transitoriamente, anche ai procedimenti pendenti non ancora scaduti alla data di entrata in vigore.
Criteri e modalità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni minerarie in Lombardia
Criteri e modalità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni minerarie in Lombardia
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, la procedura ad evidenza pubblica per il rilascio e il rinnovo dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie di competenza regionale, nonché i relativi oneri istruttori e alcuni profili transitori. La disciplina è pensata per selezionare i progetti migliori sotto il profilo tecnico, economico e ambientale, nel rispetto della normativa statale richiamata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai permessi di ricerca e alle concessioni minerarie del r.d. 1443/1927 per i quali la Regione esercita le funzioni amministrative, con esclusione dei casi riservati allo Stato o disciplinati dalla normativa statale. Si applica anche ai permessi e alle concessioni per la coltivazione di sostanze minerali industrialmente utilizzabili presenti nel fluido geotermico, quando il valore economico dei kWh recuperabili è inferiore a quello delle sostanze minerali.
Durata dei titoli minerari
Il permesso di ricerca ha durata triennale ed è prorogabile, anche più volte, fino a un massimo di ulteriori sette anni, previa valutazione delle opere eseguite e dei risultati ottenuti sulla base di una relazione del ricercatore. La concessione mineraria può avere durata non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni, includendo anche il tempo necessario al riassetto ambientale dell’area coltivata.
Rilascio del permesso di ricerca in concorrenza
Il soggetto interessato presenta istanza alla direzione regionale competente, dimostrando capacità tecniche ed economiche adeguate al programma di ricerca e agli eventuali interventi di riassetto ambientale. La domanda resta riservata fino alla scadenza del termine per la concorrenza e deve essere corredata da una documentazione tecnica molto ampia, che include delimitazione dell’area, relazioni geologica, idrologica, idrogeologica e paesaggistica, progetto di ricerca, progetto di riassetto ambientale, verifiche di stabilità, tutela di salute e sicurezza, piano rifiuti di estrazione, piano economico-finanziario e prove di capacità tecnica ed economica.
L’ufficio regionale verifica ricevibilità e ammissibilità entro 30 giorni, con eventuale richiesta di integrazioni entro i 30 giorni successivi. L’avviso dell’istanza ricevibile e ammissibile è pubblicato su GUUE, GURI, BURL e albo pretorio dei comuni interessati. I terzi possono presentare istanza concorrente entro 45 giorni dall’ultima pubblicazione.
Se vi sono più istanze sulla stessa area e per la stessa sostanza minerale, l’ufficio regionale verifica nuovamente ammissibilità e ricevibilità. I concorrenti devono poi attivare la procedura ambientale entro 120 giorni dall’invito, pena archiviazione. In caso di esito ambientale positivo con prescrizioni, i progetti devono essere adeguati entro 30 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 60 giorni. Il mancato adeguamento comporta esclusione.
La valutazione comparativa attribuisce un punteggio da 1 a 10 per ciascun documento tecnico da a) a m) in base a completezza, aggiornamento tecnico-scientifico, economia circolare e soluzioni ambientali ed energetiche. È formata una graduatoria entro 60 giorni dall’assegnazione dei punteggi, con esclusione sotto la soglia complessiva di 75. Segue una conferenza di servizi decisoria sul progetto primo in graduatoria. La graduatoria perde efficacia con l’avvio dei lavori.
Il rilascio è subordinato a una garanzia finanziaria a favore della Regione e del comune o dei comuni interessati, commisurata alle opere di messa in sicurezza e riassetto ambientale.
Supporto tecnico alla valutazione delle istanze di ricerca
Per la valutazione comparativa delle istanze ammissibili e ricevibili, che abbiano superato la verifica ambientale, l’ufficio regionale può avvalersi di una commissione di tre esperti: un funzionario regionale competente in valutazioni ambientali, uno in materia urbanistica e territoriale e un componente esterno con esperienza mineraria. Il componente esterno è scelto con avviso sul BURL, nel rispetto di imparzialità e trasparenza e con esperienza almeno biennale in ambito minerario, ambientale e urbanistico-territoriale. La commissione supporta l’ufficio nella verifica della completezza e idoneità della documentazione.
Esito delle ricerche minerarie
Conclusi i lavori, il titolare del permesso deve comunicare i risultati entro 3 mesi dalla scadenza del permesso, allegando, ove presenti, dati geologici, geominerari, geomeccanici, prove di laboratorio, stime economiche, costi di ricerca, opere utilizzabili per la coltivazione e una relazione sintetica non tecnica. Se la Regione riconosce l’esistenza e la coltivabilità del giacimento, pubblica sul proprio sito la relazione sintetica; i soggetti interessati possono consultare la documentazione tecnica per predisporre l’istanza di concessione. Più soggetti possono anche presentare domanda per la contitolarità della concessione.
Rilascio della concessione mineraria in concorrenza
Dopo la pubblicazione della relazione sintetica, chiunque, incluso il titolare del permesso di ricerca, può chiedere la concessione mineraria. L’istanza va corredata da un’ampia documentazione tecnico-amministrativa: delimitazione dell’area, dati sul giacimento e sulle risorse e riserve, progetto di coltivazione, riassetto ambientale, sicurezza, rifiuti di estrazione, impianti, rapporti con Natura 2000, stima economica, sostenibilità, economia circolare, digitalizzazione, efficienza energetica, impronta ambientale, piano economico-finanziario e prova della capacità tecnica ed economica.
L’ufficio regionale verifica ricevibilità e ammissibilità entro 30 giorni e pubblica l’avviso su GUUE, GURI, BURL e albo pretorio. I concorrenti possono presentare la propria istanza entro 90 giorni dall’ultima pubblicazione. Se vi sono più domande, si apre la fase comparativa con eventuale procedura ambientale, adeguamento dei progetti e punteggio da 1 a 10 per i documenti da a) a jj). La graduatoria è approvata entro 60 giorni con esclusione sotto la soglia di 205 punti. La conferenza di servizi decisoria è indetta sul progetto primo classificato. La concessione è subordinata a garanzia finanziaria e, se il concessionario uscente non coincide con l’assegnatario, quest’ultimo deve rimborsare al permissionario le spese di ricerca validate dalla Regione, maggiorate del 20% per il premio di scoperta.
Commissione per la valutazione comparativa delle concessioni
Per le procedure comparative di concessione e rinnovo, l’ufficio regionale può avvalersi di una commissione di tre esperti con composizione analoga a quella prevista per i permessi di ricerca: due funzionari regionali e un esterno esperto in materia mineraria. La commissione opera per ciascun procedimento selettivo, garantendo trasparenza e parità di trattamento, e fornisce supporto tecnico per l’attribuzione dei punteggi.
Rinnovo della concessione mineraria
Il concessionario può chiedere il rinnovo un anno prima della scadenza, presentando la documentazione richiesta per il rilascio della concessione, salvo quella relativa alle spese di ricerca sostenute dal permissionario. L’ufficio valuta entro 30 giorni ricevibilità, ammissibilità e residua coltivabilità del giacimento, con eventuali integrazioni entro i 30 giorni successivi. L’avviso è pubblicato su GUUE, GURI, BURL e albo pretorio; terzi interessati possono presentare istanza concorrente entro 120 giorni dall’ultima pubblicazione. Alla procedura si applicano le stesse regole della concessione in concorrenza, inclusi punteggi, graduatoria, conferenza di servizi, garanzia finanziaria e soglie di esclusione.
Manifestazione di interesse nei casi di mancato rinnovo, rinuncia o decadenza
Se il concessionario non presenta domanda di rinnovo, deve comunque trasmettere una relazione sullo stato di fatto della miniera e delle pertinenze; se residua ancora il giacimento, deve trasmettere anche la certificazione di risorse e riserve residue. La Regione, riconosciuto l’interesse pubblico alla coltivazione del giacimento, pubblica una manifestazione di interesse su GUUE, GURI e BURL. Gli interessati possono presentare istanza entro 120 giorni dall’ultima pubblicazione, con la documentazione prevista per la concessione, salvo quella sulle spese di ricerca del permissionario. La procedura si applica anche ai casi di rinuncia e decadenza della concessione.
Oneri istruttori
I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica per permessi di ricerca, concessioni, rinnovi e manifestazioni di interesse devono versare alla Regione un onere pari allo 0,5 per mille del valore dell’investimento complessivo della miniera, con minimo di 1.000 euro. Se il piano economico-finanziario supera 20 milioni di euro, l’importo dovuto è pari a 10.000 euro. Il versamento avviene al momento della presentazione dell’istanza.
Disposizioni transitorie
Le nuove regole si applicano anche ai procedimenti pendenti, purché alla data di entrata in vigore del regolamento non sia ancora scaduto il termine assegnato dalla Regione per la presentazione di eventuali istanze concorrenti. In tali casi, la Regione può assegnare un termine non superiore a 120 giorni per eventuali integrazioni documentali necessarie ad adeguare le istanze alla normativa sopravvenuta.
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