L.R. Lombardia 21/2024
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lombardia 30 dicembre 2024, n. 21 introduce modifiche a varie leggi regionali: riconoscimento delle scuole storiche di sci/alpinismo, nuova disciplina su sanzioni amianto, procedure per concessioni e permessi minerari, commissioni ispettive Seveso per stabilimenti di soglia inferiore, trasferimento di quote sugli oneri per spedizioni transfrontaliere di rifiuti e sostegno all’internazionalizzazione dell’istruzione e formazione. Efficacia dalla pubblicazione.
Collegato 2025 della Regione Lombardia: modifiche in materia di sport, amianto, attività minerarie, ispezioni Seveso, rifiuti e internazionalizzazione formativa
Collegato 2025: modifiche puntuali a leggi regionali lombarde
La legge regionale Lombardia 30 dicembre 2024, n. 21 detta disposizioni di collegamento alla programmazione economico-finanziaria regionale e interviene su più settori. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia e, per le singole misure finanziarie, secondo gli esercizi indicati nel testo.
Sport e professioni sportive: riconoscimento delle scuole storiche
Nella legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 viene introdotto un riconoscimento per le scuole di sci, di alpinismo e di sci-alpinismo che operano da almeno quarant’anni. Il riconoscimento consiste nell’assegnazione di una targa, con finalità di valorizzazione della professionalità delle strutture storiche.
Le modalità di assegnazione sono rimesse a un decreto dirigenziale. Per l’attuazione della misura sono stanziati 1.000 euro per ciascun anno del triennio 2025-2027, a valere sulla missione 6, programma 1, spese correnti del bilancio regionale.
Amianto: sanzioni, destinazione degli introiti e abrogazione di una quota vincolata
Nella legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 viene ridefinita la disciplina delle sanzioni relative all’amianto. La competenza a irrogare le sanzioni e a incassarne le somme è attribuita ai comuni. Gli introiti sono destinati alla copertura dei costi del procedimento sanzionatorio, ad azioni di promozione presso i cittadini sulle opportunità di rimozione dei manufatti contenenti amianto, all’incentivazione della rimozione e all’attività comunale di rimozione di manufatti o rifiuti abbandonati contenenti amianto.
È soppressa la previsione che attribuiva alla Regione il compito di individuare una quota parte degli introiti da destinare ai comuni; inoltre è abrogato il comma 2-bis dell’articolo 9. La modifica elimina quindi il precedente meccanismo regionale di riparto vincolato.
Attività minerarie: permessi di ricerca, garanzie finanziarie e compensi ai supporti esterni
Nella legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 si estende la procedura ad evidenza pubblica anche al rilascio dei permessi di ricerca prodromici all’assegnazione delle concessioni minerarie.
Se la Regione si avvale di soggetti esterni per la valutazione delle istanze nella procedura di rilascio e rinnovo delle concessioni e per i permessi di ricerca, a tali soggetti spetta un gettone di presenza pari a 200 euro, oltre all’eventuale rimborso spese. La copertura degli oneri è assicurata dagli oneri istruttori posti a carico dei partecipanti alla procedura.
Per concessioni minerarie e permessi di ricerca, la garanzia finanziaria deve essere prestata sia a favore della Regione sia a favore del o dei comuni interessati, coprendo anche messa in sicurezza finale e riassetto ambientale. La Giunta regionale deve definire requisiti e criteri di quantificazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
La spesa derivante dai gettoni è quantificata in 2.000 euro per ciascun anno del triennio 2025-2027 ed è coperta con risorse della missione 1, programma 1 del bilancio regionale.
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante: selezione delle commissioni ispettive
Per gli stabilimenti di soglia inferiore disciplinati dal d.lgs. 105/2015, i componenti delle commissioni ispettive sono scelti tra dirigenti e funzionari tecnici di ARPA Lombardia e della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, su indicazione degli enti e previa convenzione triennale.
La convenzione disciplina anche programmazione e svolgimento delle ispezioni di competenza regionale, composizione delle commissioni per le ispezioni e criteri di trasferimento alla Regione delle tariffe versate dai gestori. La Regione può inoltre individuare, tramite manifestazione di interesse, ulteriori soggetti idonei per costituire altre commissioni, così da aumentare il numero di stabilimenti ispezionabili e garantire l’intervallo tra due ispezioni consecutive sullo stesso sito.
Ai componenti effettivi delle commissioni spetta un compenso, ricavato dagli oneri ispettivi versati dallo stabilimento; agli uditori non spetta alcun compenso. La Giunta deve fissare entro sei mesi criteri e modalità per l’elenco degli idonei, la selezione, la designazione e la quota di compenso, assicurando professionalità, imparzialità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse.
La spesa è quantificata in 315.011 euro annui per trasferimenti e compensi, coperta con i proventi delle tariffe ispettive e stanziata per il triennio 2025-2027; per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio annuale.
Rifiuti: quota degli oneri per spedizioni transfrontaliere alle province e alla Città metropolitana di Milano
Nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 viene introdotto un nuovo articolo sul trasferimento agli enti locali di una quota degli oneri istruttori relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. La Regione trasferisce a province e Città metropolitana di Milano il 20 per cento delle somme introitate nell’anno precedente per tali attività.
Le risorse sono utilizzate per le funzioni autorizzatorie e di controllo in materia di gestione dei rifiuti. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve stabilire priorità di utilizzo e modalità di riparto in base al numero di impianti di trattamento autorizzati e iscritti nel territorio interessato e al livello di compilazione degli applicativi e database regionali.
Dal 2025, il 20 per cento degli oneri istruttori relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti è destinato alla missione 9, programma 3, spese correnti del bilancio regionale. La disposizione introdotta risulta però successivamente abrogata dall’art. 12, comma 1, della l.r. 7 agosto 2025, n. 13.
Istruzione e formazione: internazionalizzazione dell’offerta formativa
Nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 viene introdotta una disciplina per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e del sistema ITS. La Regione promuove e sostiene percorsi fuori dal territorio nazionale, progetti e iniziative di internazionalizzazione, partecipazione a programmi formativi internazionali, progetti transnazionali e accordi con ministeri e altri enti nazionali ed esteri.
È inoltre prevista la promozione di accordi con istituzioni educative e professionali straniere, aziende, organizzazioni internazionali e soggetti privati, per favorire partenariati e accesso a esperienze di apprendimento e lavoro in contesti internazionali. La Giunta regionale deve definire criteri e modalità di valutazione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nel rispetto dei criteri di fabbisogno del sistema economico lombardo, rafforzamento dell’offerta formativa e scambio di competenze professionali di livello internazionale.
Per il sistema di istruzione e formazione professionale sono previsti 700.000 euro nel 2025, 1.300.000 euro nel 2026 e 2.000.000 euro nel 2027. Per il sistema ITS sono previsti 300.000 euro nel 2025, 600.000 euro nel 2026 e 900.000 euro nel 2027. Le coperture sono imputate alle corrispondenti missioni e programmi del bilancio regionale 2025-2027; per gli anni successivi si provvede con la legge annuale di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 30 dic 2024L.R. Lombardia 22/2024
- Legge · 30 dic 2024L.R. Lombardia 23/2024
- Regolamento · 24 dic 2024R.R. Lombardia 7/2024
- Legge · 6 dic 2024L.R. Lombardia 20/2024
- Regolamento · 5 feb 2025R.R. Lombardia 1/2025
- Legge · 21 nov 2024L.R. Lombardia 17/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →