L.R. Lombardia 18/2024
Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale il Garante per i diritti delle persone anziane, competente per i residenti over 65 nel territorio regionale, e ne disciplina funzioni, relazioni annuali e copertura finanziaria. Attribuisce tali funzioni al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità e modifica la l.r. 18/2022. Efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane e modifica della l.r. 18/2022
Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane
La legge della Regione istituisce presso il Consiglio regionale il Garante per i diritti delle persone anziane, con compiti di promozione, tutela e vigilanza sui diritti e sugli interessi delle persone anziane nel territorio regionale. Il provvedimento si inserisce nel quadro costituzionale, eurounitario, convenzionale e della normativa regionale e statale in materia.
Ambito soggettivo e principi di funzionamento
Il Garante opera a favore delle persone di età uguale o superiore a 65 anni residenti nella Regione. Nell’esercizio delle proprie funzioni non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e agisce nel rispetto del principio di uguaglianza, con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.
Funzioni del Garante
Il Garante svolge un ruolo ampio di impulso, monitoraggio e segnalazione. In particolare:
- promuove l’attuazione dei diritti riconosciuti dagli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali in materia;
- monitora la diffusione e l’effettiva applicazione dei diritti delle persone anziane, con riguardo a parità di accesso ai servizi di assistenza, libertà di scelta, autonomia decisionale, assenza di abusi e maltrattamenti, tutela della vita, della salute, della riservatezza, della personalità, partecipazione e inclusione sociale, nonché forme di tutela anche risarcitoria;
- promuove la collaborazione con organizzazioni, istituzioni, operatori economici ed enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che operano sul territorio regionale nel campo della tutela, assistenza e inclusione degli anziani;
- promuove iniziative a favore della piena tutela dei diritti delle persone anziane e della loro partecipazione alla vita delle comunità locali;
- promuove politiche di invecchiamento attivo, anche valorizzando il contributo dei lavoratori anziani nella trasmissione di saperi;
- verifica l’applicazione sul territorio regionale delle convenzioni e delle norme nazionali e regionali in materia di tutela degli anziani;
- promuove iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura dei diritti delle persone anziane e collabora con le istituzioni competenti nella vigilanza sulle strutture sanitarie e sulle unità di offerta sociali e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- interviene anche su segnalazione delle associazioni dei familiari;
- in caso di omissioni o inosservanze che compromettano le prestazioni, effettua comunicazioni puntuali all’ente o all’amministrazione competente;
- denuncia i reati perseguibili d’ufficio di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle funzioni;
- segnala fattori di rischio o danno per le persone anziane, anche su indicazione degli interessati, di associazioni o di ONG;
- può formulare proposte ai soggetti titolari dell’iniziativa legislativa statale o regionale per incrementare il benessere degli anziani e valorizzare il volontariato;
- su richiesta del Consiglio o della Giunta regionale, può esprimere pareri su proposte di legge, regolamento, delibere, piani e programmi regionali che riguardino le persone anziane; i pareri vanno resi entro 15 giorni, decorso il quale si intendono favorevoli;
- nei limiti delle risorse assegnate, attiva progetti di studio, promozione, comunicazione e formazione sui diritti degli anziani;
- può promuovere, d’intesa con gli assessorati competenti, eventi formativi, aggiornamento, buone pratiche e scambio di esperienze. Il Garante promuove inoltre forme di collaborazione con gli altri Garanti regionali e con gli enti preposti alla tutela dei diritti delle persone anziane, partecipando alle iniziative di coordinamento.
Attribuzione delle funzioni al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità
Le funzioni del nuovo Garante non sono affidate a un organo distinto, ma vengono attribuite al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità già previsto dalla l.r. 18/2022. Quest’ultimo esercita anche le funzioni relative agli anziani, coordinandosi, ove occorra, con il Difensore regionale.
Modifica della l.r. 18/2022
La legge modifica la disciplina di riorganizzazione degli organi di garanzia regionali inserendo espressamente anche la tutela delle persone anziane tra le materie attribuite al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità.
Clausola valutativa e relazione annuale
Il Garante deve presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione che descrive:
- lo stato di attuazione delle funzioni e gli interventi realizzati, con risorse umane e finanziarie impiegate ed esiti;
- le criticità emerse e le possibili soluzioni;
- le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e gli effetti sul coordinamento delle politiche;
- entità e gravità delle violazioni riscontrate e le priorità di promozione dei diritti sul territorio. La relazione è esaminata dal Consiglio regionale, resa pubblica e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Disposizioni finanziarie
Il Garante predispone annualmente un programma di attività per il triennio successivo con l’indicazione del fabbisogno finanziario. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina le risorse da iscrivere nel bilancio del Consiglio, eventualmente anche in sede di approvazione dello schema di bilancio. Il Garante riferisce inoltre in modo analitico sulla gestione della dotazione finanziaria nella relazione annuale.
Copertura finanziaria
Le spese per le attività del Garante sono quantificate in 20.000 euro annui e sono coperte mediante le somme stanziate nel bilancio regionale sulla missione 01, programma 01, titolo 1, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l’esercizio 2025 e successivi.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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