L.R. Lombardia 20/2024
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge regionale lombarda di revisione ordinamentale che abroga le l.r. 14/1997 e 27/2006 e modifica numerose norme su garanzia regionale, agricoltura, caccia, commercio, turismo, ambiente, protezione civile, urbanistica, sanità, parchi e trasporti. Introduce anche regimi transitori e termini attuativi specifici, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024 della Regione Lombardia
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024
La legge regionale della Lombardia interviene in modo trasversale su numerose discipline settoriali, aggiornando testi vigenti, coordinando definizioni e procedure e abrogando alcune leggi regionali non più attuali. L’efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo termini specifici previsti per singole disposizioni.
Abrogazioni e interventi di coordinamento
La legge:
- abroga la l.r. Lombardia 19 maggio 1997, n. 14, in materia di disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale;
- abroga la l.r. Lombardia 14 dicembre 2006, n. 27, sull’affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici;
- rinvia, per il testo coordinato, alle leggi settoriali modificate.
Organi di garanzia e Difensore regionale
Viene introdotta una disciplina reciproca di supplenza temporanea tra il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità e il Difensore regionale. In caso di assenza prolungata o impedimento temporaneo, per motivi documentati:
- le funzioni del Garante sono esercitate temporaneamente dal Difensore regionale;
- le funzioni del Difensore regionale sono esercitate temporaneamente dal Garante;
- la supplenza dura fino al rientro del titolare;
- la situazione non determina cessazione dall’incarico né avvio della procedura di elezione del successore, salvo che l’impedimento diventi permanente.
Agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
La legge modifica il testo unico agricolo regionale in più punti. In materia di interventi forestali, viene previsto che alcune aree possano essere destinate alla esecuzione, da parte dell’ente che ha rilasciato l’autorizzazione, di interventi selvicolturali di ricostituzione di boschi gravemente danneggiati in aree con insufficiente coefficiente di boscosità, su superfici di almeno dieci ettari. Inoltre, nei bandi di finanziamento sono ricompresi anche gli accordi tra pubbliche amministrazioni.
Per ERSAF vengono ridefinite funzioni e ambiti di attività, distinguendo tra:
- settore agricolo: formazione specialistica, assistenza tecnica, innovazione, competitività delle aziende, ricerca, servizi innovativi, promozione dei prodotti lombardi, agricoltura biologica, sostegno alle zone montane, marginali e alle aree protette, turismo rurale;
- settore forestale e territorio rurale: gestione e valorizzazione del demanio forestale, valorizzazione del legname, attività vivaistiche, supporto agli incendi boschivi, funzioni fitosanitarie, biomasse, agroambiente, sviluppo sostenibile, suoli, fitodepurazione, agrometeorologia, fauna autoctona, aree protette, biodiversità, paesaggio rurale e forestale;
- settore difesa del territorio: difesa del suolo e interventi idraulico-forestali e contro dissesti idrogeologici.
È inoltre ribadita la possibilità di collaborazione di ERSAF con soggetti pubblici e privati.
Il piano regionale per il territorio rurale deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni; il piano vigente alla data di entrata in vigore della legge resta efficace fino all’approvazione del nuovo piano.
Per gli interventi di pronto intervento, la quota di finanziamento regionale è elevata da una misura fissa del 90% a un massimo del 90%. La Giunta regionale deve aggiornare entro sei mesi le disposizioni attuative per la concessione dei relativi finanziamenti.
Caccia, fauna selvatica e tutela ambientale
Numerose modifiche incidono sulla disciplina venatoria regionale.
Per gli ATC e i CAC:
- le iscrizioni dei cacciatori non residenti non confermate entro il 31 marzo possono essere ripresentate entro il 30 aprile con maggiorazione del 20%; successivamente, con maggiorazione del 40%, se il mancato pagamento è dovuto a grave e comprovata malattia;
- i comitati di gestione possono disciplinare anche la caccia alla volpe, secondo le modalità da essi individuate;
- vengono introdotti contributi integrativi per la caccia di selezione agli ungulati poligastrici e per attività di gestione dei centri di sosta, dei centri lavorazione selvaggina e del recupero degli ungulati feriti; per alcuni casi il contributo complessivo non può superare tre volte il contributo base;
- gli ATC e i CAC devono ammettere, anche in deroga ai limiti ordinari, le domande dei cacciatori in linea retta di parentela con un socio già iscritto, alle medesime forme e specializzazioni di caccia, salvo abilitazioni e regolamenti interni;
- è introdotto un articolo specifico sul contrasto alla peste suina africana che consente, fino alla persistenza dell’emergenza sanitaria, l’esercizio della caccia al cinghiale anche a chi esercita in via esclusiva la forma di caccia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b).
Vengono inoltre aggiornate varie norme sulla caccia di selezione e sui periodi di prelievo di alcune specie, con nuovi intervalli per camoscio, muflone, cervo e daino.
La disciplina dei capi di gestione e delle sanzioni regolamentari viene rafforzata: i comitati possono irrogare sanzioni di natura sospensiva, fino a due stagioni, anche per singola specie o per l’albo accompagnatori; i regolamenti regionali sono approvati sentita la commissione consiliare competente, con coinvolgimento di ATC e CAC; i provvedimenti sono ricorribili alla Regione entro trenta giorni. Fino all’approvazione dei nuovi regolamenti restano vigenti quelli provinciali.
Per le aree vocate alla fauna selvatica, i piani possono essere revocati, modificati o trasferiti decorsi cinque anni dalla loro istituzione e salvo rinnovo espresso.
Calendario venatorio e periodi di caccia
Nel calendario venatorio regionale:
- il richiamo ai capi cacciabili viene aggiornato alle specie di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge;
- l’arco temporale per gli appostamenti e altre attività viene esteso da trenta giorni prima dell’apertura generale della stagione venatoria fino alla chiusura generale della caccia;
- restano ferme eventuali limitazioni previste dal calendario venatorio e dagli atti che lo compongono.
Commercio, fiere e somministrazione
Nel testo unico del commercio vengono aggiornate diverse disposizioni tecniche e procedurali:
- si sostituiscono riferimenti al “permesso di costruire” con più generici richiami al titolo abilitativo edilizio;
- il termine autorizzatorio per grandi strutture di vendita può essere prorogato dal Comune solo in presenza di cause impreviste, sopravvenute e non imputabili al titolare, verificatesi dopo l’avvio dei lavori, e solo per il tempo strettamente necessario;
- per la somministrazione di alimenti e bevande, per la vendita da parte di imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione e per l’attività dei centri massaggi di esclusivo benessere viene ridefinita la documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana, con livello minimo B1 QCER;
- la disciplina si applica alle istanze, SCIA e comunicazioni presentate dopo l’entrata in vigore della legge;
- i documenti alternativi al corso devono essere acquisiti entro sei mesi dalla presentazione della SCIA o della comunicazione di avvio attività;
- per il commercio di bevande alcoliche mediante apparecchi automatici valgono le limitazioni della normativa statale;
- gli impianti, consorzi e altre forme associative tra enti locali e soggetti pubblici o privati possono rientrare nel regime dell’articolo 148.
Turismo, locazioni brevi e strutture ricettive
La riforma è molto rilevante in materia turistica. Viene previsto che un regolamento regionale, da adottare entro 120 giorni, definisca i requisiti minimi degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e i servizi erogabili, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi degli alloggi civili.
Per le locazioni turistiche:
- quelle gestite in forma imprenditoriale restano soggette a SCIA;
- quelle gestite in forma non imprenditoriale sono soggette a preventiva comunicazione di inizio attività (CIA) al Comune;
- la SCIA e le comunicazioni sono necessarie per accedere alla banca dati nazionale e ottenere il CIN;
- è istituito un Codice identificativo di riferimento (CIR) anche per gli alloggi o porzioni di alloggio dati in locazione per finalità turistiche; la Giunta regionale ne disciplina le modalità di assegnazione;
- l’obbligo del CIR si applica anche alle strutture agrituristiche che offrono ospitalità;
- per le locazioni turistiche non imprenditoriali, la mancata presentazione della CIA è sanzionata;
- sono sanzionati anche l’uso di denominazioni riservate alle strutture alberghiere e la locazione di unità prive dei requisiti minimi o dei servizi stabiliti dal regolamento;
- alcune disposizioni preesistenti vengono abrogate o coordinate.
Sono inoltre introdotte le “aree di servizio per camper”, destinate esclusivamente ad alimentazione elettrica e scarico reflui per autocaravan e caravan omologati. Sono autorizzate dai Comuni; la Regione può disciplinarne le caratteristiche. La permanenza è limitata al tempo necessario per scarico, carico acqua ed eventuale ricarica elettrica, comunque per un massimo di quattro ore.
Impiantistica sportiva e soccorso in montagna
Nella legge sulle attività motorie e sportive viene chiarito che, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, le comunità montane si avvalgono dell’AREU per l’organizzazione del servizio di soccorso.
Sanità, animali d’affezione e IAA
La disciplina sanitaria regionale viene estesa ai gatti in numerosi articoli relativi ad anagrafe, detenzione, cattura e rifugi. In particolare:
- l’anagrafe degli animali d’affezione sostituisce il riferimento esclusivo all’anagrafe canina nei casi previsti;
- i rifugi vengono richiamati in luogo del solo canile rifugio;
- la Consulta collabora alla redazione del piano regionale triennale e ai servizi veterinari in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico e prevenzione del randagismo;
- vengono aggiornate le sanzioni per l’inosservanza delle norme sugli interventi assistiti con gli animali;
- i proprietari degli animali impiegati negli IAA devono rispettare le linee guida nazionali richiamate e recepite dalla delibera regionale n. 5059/2016.
Cave, attività estrattive e sanzioni ambientali
La legge regionale sulle cave viene profondamente ritoccata sul piano sanzionatorio. Sono previste sanzioni amministrative graduate per:
- ricerca o coltivazione senza autorizzazione o concessione;
- coltivazione in area diversa e non confinante rispetto a quella autorizzata;
- coltivazione in difformità dal prisma di scavo, con soglie distinte sopra o sotto lo 0,5% del volume autorizzato;
- attività e interventi specifici posti in essere senza autorizzazione o in difformità;
- mancato pagamento delle tariffe per l’estrazione di materiali litoidi di risulta destinati alla commercializzazione o impiegati in sostituzione di materiale di cava in quantità eccedenti i limiti previsti.
Le sanzioni sono calcolate in multipli dell’importo base e prevedono minimi assoluti di 20.000 euro o 10.000 euro a seconda dei casi. La Giunta regionale deve stabilire con proprio provvedimento le tolleranze sulle misure ai fini dell’accertamento delle difformità. Alcune previsioni sanzionatorie si applicano solo dalla pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta nel BURL.
Agricoltura urbana, ambiente e riduzione emissioni
Per l’agricoltura urbana, periurbana e metropolitana viene specificato che le finalità di sostegno servono anche a superare le condizioni di svantaggio di tali forme di agricoltura.
In materia di emissioni atmosferiche e prestazioni energetiche degli edifici, la legge aggiorna la disciplina in coerenza con la normativa europea, ampliando gli obiettivi a:
- riduzione dei consumi energetici;
- riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e inquinanti;
- promozione di sistemi impiantistici automatizzati, materiali e sistemi costruttivi che riducano l’impatto ambientale e favoriscano la decarbonizzazione;
- indicazioni per la climatizzazione degli edifici in base alle caratteristiche territoriali.
Rifiuti, discariche e funzioni provinciali
Nella disciplina regionale sui rifiuti:
- viene prorogata al 30 settembre 2025 la sospensione prevista per specifici procedimenti;
- la sospensione non si applica ai procedimenti per nuove discariche o ampliamenti di discariche i cui progetti prevedono anche la bonifica del sito di conferimento;
- è introdotto un articolo organico sulle funzioni conferite alle province e alla Città metropolitana di Milano, con obbligo di usare i sistemi informativi regionali, poteri regionali di indirizzo e coordinamento, controlli periodici, supporto tecnico-amministrativo e potere sostitutivo in caso di gravi inadempienze previo diffida.
VIA e valutazione di impatto ambientale
Vengono aggiornati gli allegati alla disciplina VIA. In particolare:
- è soppressa una voce dell’Allegato A;
- per gli impianti di trattamento biologico o chimico-fisico di reflui di allevamento, biomasse e altre materie organiche, la soglia di assoggettabilità viene ridefinita, con esclusione dalla verifica per impianti fino a 500 tonnellate/giorno se almeno il 70% delle matrici proviene da reflui di allevamento zootecnico.
Protezione civile
La disciplina del volontariato di protezione civile viene aggiornata nel rapporto tra Comitati di coordinamento e associazioni di riferimento. I Comitati possono costituire un’associazione, anche riconosciuta, oppure indicarne una esistente, purché esclusivamente dedicata ai compiti e alle competenze previste. Restano salvi i convenzionamenti già in essere alla data di entrata in vigore. La Giunta regionale deve adeguare gli atti attuativi entro tre mesi.
Governo del territorio, edilizia e recupero seminterrati
La legge interviene sulla disciplina urbanistico-edilizia lombarda:
- amplia i casi in cui è richiesto il parere della commissione per il paesaggio e coordina i richiami alla normativa statale sull’edilizia;
- abroga i commi 2 e 3 dell’articolo 52 della l.r. 12/2005;
- il recupero dei vani e locali seminterrati passa da comunicazione preventiva a SCIA, con coordinamento al testo unico edilizia statale;
- aggiorna la disciplina paesaggistica agli interventi soggetti a procedimento semplificato ex d.p.r. 31/2017;
- specifica la disciplina urbanistico-commerciale per gli insediamenti del commercio al dettaglio e dei grandi insediamenti di vendita;
- consente, nel tessuto urbano consolidato e nelle aree agricole, l’insediamento di strutture per il ricovero di animali d’affezione, con limiti e divieti specifici nelle aree destinate all’agricoltura per talune tipologie.
Navigazione interna, vigilanza ecologica, illuminazione e altre modifiche settoriali
Sono introdotte ulteriori modifiche puntuali:
- la disciplina della navigazione e circolazione nautica nelle acque interne viene inserita tra le competenze del settore trasporti;
- il servizio volontario di vigilanza ecologica è esteso anche alle riserve naturali richiamate dalla l.r. 12/2011;
- per l’illuminazione esterna si aggiorna la definizione di impianto di modesta entità e, nelle more del regolamento attuativo, continua a valere la vecchia definizione;
- nella legge sulla cultura legata agli Alpini si adeguano i riferimenti ai viaggi riservati agli studenti;
- i parchi regionali possono acquisire finanziamenti privati tramite partenariato pubblico-privato per progetti coerenti con le loro finalità;
- nel diritto allo studio universitario viene aggiunto un rappresentante del Consiglio regionale, di cui uno di minoranza, tra i componenti previsti;
- nei servizi abitativi è incluso anche il riferimento alla polizia locale;
- per il Parco Agricolo Sud Milano si ridefiniscono sede legale, sedi operative, contributi obbligatori e quote di partecipazione, con supporto transitorio della Città metropolitana fino al trentesimo giorno successivo all’insediamento degli organi del nuovo ente gestore.
Disposizioni finali, neutralità finanziaria ed entrata in vigore
La legge dichiara la neutralità finanziaria, escludendo nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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