Cassazione Civile, Ordinanza n. 31495/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che il ricorrente non si era ritualmente costituito ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata, non era stata presentata istanza di decisione entro quaranta giorni. Ha quindi ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato e ha dichiarato l’estinzione del procedimento, condannando il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2013, con cui venivano imputati al contribuente utili percepiti e non dichiarati in dipendenza di operazioni non contabilizzate, a seguito di rideterminazione del reddito di una società della quale il contribuente era socio unico, all’esito di verifica fiscale. Il contribuente aveva impugnato l’atto, ma la Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato il rigetto, condannandolo anche alle spese. In Cassazione il ricorso non è stato coltivato dal ricorrente, che non si è costituito mediante deposito del ricorso notificato; il consigliere delegato ha quindi formulato proposta di definizione accelerata per ravvisata improcedibilità del ricorso per mancata costituzione. La proposta è stata comunicata alla controparte costituita, che non ha chiesto la decisione nel termine di legge.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
«Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati»
La Corte richiama la disciplina del procedimento accelerato e afferma che, quando la proposta di definizione è comunicata e la parte ricorrente non chiede la decisione nel termine di quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato.
art. 391 c.p.c.
La Corte lo richiama come conseguenza processuale della mancata richiesta di decisione a seguito della proposta accelerata.
art. 369 c.p.c.
La Corte evidenzia che il ricorrente non si era ritualmente costituito mediante deposito del ricorso notificato, circostanza rilevante nel procedimento di legittimità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato quale rito applicabile se la parte chiede la decisione entro il termine previsto dopo la proposta di definizione accelerata.
art. 96 c.p.c.
La Corte menziona la previsione sanzionatoria applicabile quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta, ma non la applica nel caso concreto perché il procedimento si estingue.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamato per affermare l’applicabilità della nuova disciplina dell’art. 380-bis c.p.c. al caso in esame.
art. 3, comma 28, lett. g, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamato come fonte della novella che ha introdotto la disciplina del procedimento accelerato.
Massime di principio
- Nel procedimento di cassazione soggetto alla disciplina del rito accelerato, se la proposta di definizione per improcedibilità, inammissibilità o manifesta infondatezza viene comunicata alle parti e la parte ricorrente non deposita tempestiva istanza di decisione con nuova procura speciale, il ricorso si considera rinunciato e il giudizio si estingue.
- La mancata rituale costituzione del ricorrente nel giudizio di legittimità, nei modi previsti dall’art. 369 c.p.c., può rilevare ai fini della valutazione di improcedibilità o comunque della definizione accelerata del ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per effetto della mancata attivazione della parte ricorrente dopo la proposta accelerata, le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente.
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