Ordinanza n. 907/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 16.12.2025 del Dirigente dello SUI c/o la Prefettura di Napoli di rifiuto dell'istanza di riesame finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione a seguito della manata instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato al rilascio del nulla-osta P-/NA/L/Q/2023/142046 rilasciato dallo S.U.I. presso la Prefettura di Napoli in data 10.05.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riesame finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, successivo alla revoca del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Dirigente dello Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Napoli ha respinto l'istanza di riesame diretta a ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, dopo la mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato collegato a un nulla osta rilasciato nel 2023. Dal testo non risultano specifici motivi di censura articolati nel ricorso. In sede cautelare, il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato elementi idonei a contrastare la valutazione amministrativa circa la mancanza originaria dei requisiti prescritti per il rilascio del nulla osta. È stata inoltre considerata successiva al provvedimento di revoca del nulla osta una mera proposta di assunzione; la revoca del 30 ottobre 2024 non era stata autonomamente impugnata nei termini.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti apprezzabili profili di fondatezza. In particolare, ha valorizzato la mancanza originaria dei requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, l'inesistenza del rapporto di lavoro e la conseguente preclusione al rilascio del permesso per attesa occupazione. Una proposta di assunzione successiva alla revoca del nulla osta non è stata ritenuta idonea a modificare tale valutazione. Ha inoltre rilevato che il provvedimento di revoca non era stato impugnato nei termini. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiari caratteristiche della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per l'assenza di apprezzabili profili di fondatezza del ricorso.
disciplina normativa del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Il giudice ha ritenuto che l'inesistenza del rapporto di lavoro e la mancanza originaria dei requisiti richiesti impediscano il rilascio del permesso; il testo non indica gli specifici articoli normativi applicati.
Massime di principio
- Il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere riconosciuto quando manchi il rapporto di lavoro e risultino assenti ab origine i requisiti normativamente prescritti per il rilascio del nulla osta.
- Una proposta di assunzione formulata dopo la revoca del nulla osta non è, di per sé, idonea a superare gli effetti della revoca né a fondare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- La mancata impugnazione nei termini del provvedimento di revoca del nulla osta preclude la possibilità di rimetterne in discussione gli effetti nell'ambito dell'impugnazione successiva del diniego di riesame.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato deve essere negata quando il ricorrente non fornisca elementi idonei a contrastare la valutazione amministrativa e non emergano apprezzabili profili di fondatezza.
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