Cassazione Civile, Ordinanza n. 07361/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Un soggetto privato aveva convenuto la Regione davanti al Giudice di pace chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito dell'impatto con un daino. La Regione non si era costituita nel primo grado ed era stata dichiarata contumace, ma era stata poi condannata al risarcimento. In appello, la Regione aveva eccepito la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, poiché eseguita a un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato non presente nel registro pertinente; il Tribunale aveva accolto l'eccezione, aveva rinviato la causa al primo giudice per la rinnovazione della notifica e aveva condannato l'attore alle spese di entrambi i gradi. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 291 c.p.c. per avere il Tribunale liquidato le spese del primo grado in favore della Regione, nonostante la stessa fosse rimasta contumace e non avesse sostenuto spese difensive in quel grado; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e vizio motivazionale, per avere il Tribunale escluso la compensazione delle spese senza adeguata motivazione, nonostante l'adesione della Regione all'appello; 3) violazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato, e dell'art. 24 Cost. per avere il Tribunale liquidato le spese in misura superiore ai massimi tabellari e senza indicare le ragioni del discostamento dai valori medi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettando il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai capi censurati e, decidendo nel merito, ha eliminato dalla sentenza d'appello la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del primo grado in favore della Regione e ha rideterminato le spese del grado di appello in favore della Regione nella somma di euro 3.500, oltre accessori e spese generali. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese presuppone che la parte abbia effettivamente svolto attività processuale e sostenuto spese; non può essere posta a carico di chi non abbia partecipato al grado di giudizio e non abbia sopportato spese difensive rimborsabili.
art. 291 c.p.c.
Richiamato in relazione alla nullità della notificazione e al rinnovo dell'atto introduttivo, quale antecedente processuale della decisione di appello.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è tema distinto dalla condanna ex art. 91 c.p.c.; il giudice deve motivare il diniego di compensazione quando venga in rilievo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando manchi o sia meramente incomprensibile; nel caso concreto il Tribunale aveva invece esplicitato le ragioni del diniego di compensazione.
art. 360 c.p.c.
È stata la norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.
D.M. n. 55/2014
La liquidazione dei compensi deve rispettare i parametri tabellari o, se ne deroga, il giudice deve indicarne le ragioni.
D.M. n. 37/2018
Richiamato quale aggiornamento dei parametri di liquidazione delle spese.
art. 15, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo sullo scostamento dai valori tabellari nella liquidazione delle spese.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla correttezza della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- La condanna alle spese di lite non può essere pronunciata in favore di una parte rimasta contumace nel grado di giudizio in cui non abbia svolto attività processuale, poiché manca il presupposto del rimborso di spese effettivamente sostenute.
- Il giudice che intenda compensare o non compensare le spese deve esporre una motivazione effettiva e comprensibile; tuttavia non ricorre motivazione apparente quando la ragione del decisum è chiaramente individuabile nella sentenza.
- La liquidazione dei compensi professionali deve restare nei limiti del parametro applicabile in relazione al valore della controversia; se il giudice si discosta dai valori medi o massimi tabellari, deve darne espressa giustificazione.
- Quando la causa è decisa nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può correggere direttamente il capo relativo alle spese, eliminando una statuizione illegittima e rideterminando i compensi dovuti.
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