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Sentenza

Sentenza n. 632/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2914/2022, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 30 novembre 2022.

Giustizia amministrativa202503008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al risarcimento per l’abusiva reiterazione di contratti di insegnamento a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2914/2022 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 23 gennaio 2023. La pronuncia aveva condannato il Ministero al pagamento di un’indennità omnicomprensiva pari a undici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alle spese del giudizio, per l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato per oltre trentasei mesi. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva provveduto all’integrale adempimento. Il ricorrente ha quindi domandato il pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza azionata risultava munita di giudicato, era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza della prova dell’integrale esecuzione, il Ministero è stato obbligato a corrispondere entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza l’indennità pari a undici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto erogata prima della pubblicazione della sentenza ottemperanda, oltre alle spese del giudizio presupposto eventualmente non ancora pagate. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico da eseguire nei successivi centoventi giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in rapporto all’importo del debito. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000, oltre oneri e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario può essere eseguita in sede di ottemperanza quando sia divenuta irrevocabile e munita di attestazione del passaggio in giudicato.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione giudiziale, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza dotata di attestazione di conformità.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche presuppone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo alle caratteristiche del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • L’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In assenza della prova dell’integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando l’importo e i criteri di calcolo delle somme dovute secondo la sentenza presupposta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere esclusa quando, in rapporto all’entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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