Cassazione Civile, Ordinanza n. 03520/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un sequestro conservativo ottenuto su somme, titoli e altri valori intestati a due soggetti e poi eseguito su un conto corrente cointestato presso un istituto bancario terzo. Dopo la sentenza di convalida del sequestro, con la quale uno dei debitori veniva condannato a restituire una somma alla comunione legale e venivano liquidate spese di lite anche nei confronti dell'altra parte, il sequestro veniva convertito in pignoramento. Una delle cointestatarie proponeva opposizione esecutiva sostenendo che il titolo non conteneva una condanna esecutiva nei suoi confronti, salvo che per le spese processuali, e che dunque l'esecuzione fosse illegittima per la parte eccedente tale importo. La Corte di appello aveva respinto l'opposizione; in cassazione la ricorrente proponeva due motivi, ma la Suprema Corte non esaminava il merito dei motivi poiché rilevava d'ufficio una nullità processuale per difetto di integrità del contraddittorio: nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a espropriazione presso terzi non aveva partecipato il terzo pignorato (la banca) e non era stato evocato neppure il debitore esecutato, litisconsorte necessario in ragione delle contestazioni sulla titolarità dei beni staggiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio, poiché nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a un'espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, e nel caso concreto mancava anche il debitore esecutato, anch'egli parte necessaria. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo grado, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 543 e ss. c.p.c.
nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi la partecipazione del terzo pignorato è necessaria
art. 678 c.p.c.
richiamato per la forma di esecuzione del sequestro conservativo
art. 383, terzo comma, c.p.c.
consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando il giudizio di merito sia stato svolto senza contraddittorio integro
art. 354 c.p.c.
richiamato come norma che impone la rimessione al primo giudice in caso di nullità derivante da mancata integrazione del contraddittorio
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva aventi ad oggetto un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzione tra le diverse forme di opposizione o tra i diversi esiti possibili della controversia.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in cassazione.
- Quando il giudizio di merito si è svolto senza contraddittorio integro, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio pieno.
- Nelle opposizioni esecutive in cui le contestazioni incidono sulla titolarità dei beni staggiti, anche il debitore esecutato resta parte necessaria del giudizio.
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