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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17397/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2013, emesso dal Comune nei confronti del proprietario di un immobile. Il contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento dell'atto, sostenendo l'inagibilità dell'immobile e quindi il diritto alla riduzione dell'imposta. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 13, comma 3, lettera b), del d.l. n. 201 del 2011, assumendo che la riduzione IMU per immobile inagibile non fosse spettante in mancanza di prova dello stato di inagibilità tramite perizia o dichiarazione sostitutiva. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva esaminato la prova dell'inagibilità, ma non il diverso presupposto della conoscenza di tale stato da parte del Comune, che può rendere operativa l'agevolazione anche senza domanda del contribuente. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della C.T.R. Molise e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito non aveva verificato se il Comune fosse già a conoscenza, anche aliunde, dell'inagibilità dell'immobile, circostanza rilevante per la riduzione IMU. La Corte ha ritenuto necessaria una valutazione di fatto non esperibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 3, lettera b), d.l. n. 201 del 2011

    La riduzione IMU del 50% per immobile inagibile opera anche senza istanza del contribuente quando lo stato di inagibilità è già noto al Comune; il giudice di merito deve verificare non solo la prova dell'inagibilità, ma anche la conoscenza della stessa da parte dell'ente impositore.

  • l. n. 214 del 2011

    È indicata come legge di conversione del d.l. n. 201 del 2011.

  • principio di collaborazione e buona fede

    Nei rapporti tra ente impositore e contribuente impedisce di chiedere al contribuente prova di fatti già documentalmente noti al Comune.

  • l. regionale n. 30 del 2009

    È menzionata nelle difese del Comune come disciplina richiamata in relazione al progetto edilizio, ma senza decisiva elaborazione in diritto da parte della Corte.

Massime di principio

  • In materia di IMU, la riduzione per immobile inagibile non richiede necessariamente una formale richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità sia già perfettamente noto al Comune, anche per elementi acquisiti aliunde.
  • Il giudice di merito, per riconoscere o negare l'agevolazione, deve accertare non solo l'esistenza dell'inagibilità, ma anche la conoscenza di tale fatto da parte dell'ente impositore, se invocata come presupposto sostitutivo della domanda.
  • La prova non può essere richiesta al contribuente quando il fatto rilevante risulti già documentalmente conosciuto dall'amministrazione, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tributari.
  • Se la decisione di merito omette di esaminare un presupposto giuridicamente decisivo della riduzione fiscale, la sentenza è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per nuovo esame fattuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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