Cassazione Penale, Sentenza n. 34745/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 3 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile una richiesta di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, perché non corredata dalla documentazione prescritta, e ha rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena. Il condannato stava scontando cinque anni e un mese di reclusione, con fine pena indicato al gennaio 2029, per violenza sessuale e lesioni personali commesse nell’agosto 2021, nonché per maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento ex art. 387-bis c.p., commessi nel 2024. Il Tribunale ha ritenuto che le patologie documentate, pur rilevanti, fossero compatibili con la detenzione e adeguatamente trattate in carcere; ha inoltre escluso che la struttura indicata dalla difesa garantisse un contenimento adeguato della pericolosità e la regolare assunzione autonoma della terapia. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che l’ordinanza riproducesse quella del 9 aprile 2025, relativa a una diversa richiesta per incompatibilità sanitaria; che la sua istanza non riguardasse l’affidamento ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, ma la detenzione domiciliare umanitaria; che il Tribunale avesse letto erroneamente la relazione sanitaria del 19 gennaio 2026, trascurando la frequenza mensile delle visite psichiatriche, l’asserito peggioramento clinico e l’incremento dei farmaci da due a dieci; che non avesse considerato i segnali di resipiscenza e di possibile rielaborazione critica; e che avesse valutato in modo contraddittorio la struttura proposta, descritta dalla difesa come comunità chiusa che ospita anche persone in detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo congruo e coerente sulla stabilità del quadro clinico, sull’adeguatezza del monitoraggio e sull’assenza di incompatibilità assoluta con il regime intramurario. Le deduzioni difensive sull’aggravamento psichico e sull’aumento dei farmaci sono state giudicate generiche e non idonee a confrontarsi con l’insieme della motivazione o a dimostrare concretamente l’inadeguatezza delle cure penitenziarie. La valutazione sulla compatibilità sanitaria, decisiva per l’accesso al differimento e alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., è stata ritenuta assorbente rispetto alle ulteriori censure. La Corte ha inoltre disposto, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354/1975
Ne consegue che la concessione del beneficio postula una valutazione articolata in due momenti logicamente successivi: il Tribunale deve, anzitutto, accertare la sussistenza dei presupposti che consentirebbero il differimento dell’esecuzione; deve, quindi, stabilire se, in luogo della sospensione della pena, ricorrano peculiari ragioni - desunte dalle caratteristiche del condannato, dalle sue condizioni personali e familiari, nonché dalla natura e dalla durata della pena residua - che giustifichino l’applicazione della detenzione domiciliare.
La detenzione domiciliare prevista dalla norma presuppone anzitutto l’accertamento di una condizione che consentirebbe il differimento della pena; solo successivamente il giudice valuta se specifiche ragioni giustifichino la detenzione domiciliare in luogo della sospensione.
artt. 146 e 147 c.p.
Presupposto indefettibile per l’accesso al beneficio - esteso, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2019, anche all’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta alla commissione del fatto - è, dunque, il positivo accertamento, in capo al condannato, di una delle condizioni di fatto che impongono o consentono il differimento dell’esecuzione della pena.
Il differimento dell’esecuzione, obbligatorio o facoltativo, richiede l’accertamento concreto di una delle condizioni previste dalla legge; il presupposto comprende anche la grave infermità psichica sopravvenuta indicata dalla Corte.
art. 147, primo comma, n. 2, c.p.
Occorre, a tal fine, che il condannato sia affetto da una patologia di gravità tale da porne in pericolo la vita o da rendere necessarie cure adeguate non assicurabili nell’ambiente penitenziario, neppure mediante il ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen., ovvero che presenti uno scadimento delle condizioni fisiche per effetto del quale la protrazione della restrizione intramuraria si traduca in una condizione esistenziale iniqua, perché lesiva della dignità della persona.
La grave infermità rilevante ai fini del differimento ricorre quando la patologia mette in pericolo la vita, richiede cure non assicurabili neppure mediante le strutture esterne previste, oppure determina una condizione detentiva lesiva della dignità personale.
art. 11 legge n. 354/1975
Occorre, a tal fine, che il condannato sia affetto da una patologia di gravità tale da porne in pericolo la vita o da rendere necessarie cure adeguate non assicurabili nell’ambiente penitenziario, neppure mediante il ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen., ovvero che presenti uno scadimento delle condizioni fisiche per effetto del quale la protrazione della restrizione intramuraria si traduca in una condizione esistenziale iniqua, perché lesiva della dignità della persona.
Il ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura è considerato tra gli strumenti che possono rendere assicurabili le cure necessarie senza differire l’esecuzione; la necessità del differimento va valutata anche tenendo conto di tale possibilità.
art. 94 d.P.R. n. 309/1990
Il Tribunale ha anzitutto qualificato come inammissibile l’istanza di affidamento in prova c.d. «terapeutico» per non essere stata la stessa corredata dalla prescritta documentazione («certificazione di tossicodipendenza, dichiarazione di idoneità del programma terapeutico e disponibilità all’accoglienza da parte di una struttura residenziale accreditata presso il S.S.N.»).
La richiesta di affidamento in prova terapeutico è stata dichiarata inammissibile per la mancanza della certificazione e delle attestazioni indicate dal Tribunale come documentazione prescritta.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La censura sottoposta alla Corte riguardava i vizi della motivazione; la Corte l’ha respinta, rilevando che l’ordinanza impugnata era congrua e coerente e che le deduzioni difensive non dimostravano concretamente l’inadeguatezza delle cure.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Tenuto conto del contenuto della decisione e dei riferimenti in essa contenuti adati sensibili concernenti il ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle sue generalità e degli ulteriori dati identificativi.
In ragione dei dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di sua diffusione devono essere omessi le generalità e gli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 387-bis c.p.
La disposizione è indicata nel testo quale norma relativa a uno dei reati per i quali il ricorrente era detenuto; la Corte non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 47-ter, comma 1, legge n. 354/1975
Tale misura prescinde dalla durata della pena ancora da espiare e, non sospendendone l’esecuzione, consente di coniugare la continuità del trattamento sanzionatorio con modalità compatibili con il senso di umanità.
La detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, è distinta dal differimento perché non sospende l’esecuzione della pena e può essere applicata indipendentemente dalla durata residua, dopo l’accertamento dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Per concedere il differimento dell’esecuzione o la detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., il giudice deve accertare in concreto una condizione che consenta il differimento ai sensi degli artt. 146 o 147 c.p.; per la detenzione domiciliare deve poi valutare separatamente se ricorrano ragioni specifiche che ne giustifichino l’applicazione in luogo della sospensione.
- La compatibilità della patologia con il regime detentivo va valutata in termini concreti e comparativi: non basta verificare l’astratta disponibilità di presìdi sanitari in carcere, ma occorre considerare l’effettiva adeguatezza delle cure necessarie e l’incidenza dell’ambiente penitenziario sul quadro clinico individuale.
- Il differimento per grave infermità richiede una patologia che metta in pericolo la vita, renda necessarie cure non assicurabili nell’ambiente penitenziario neppure con il ricorso a strutture esterne, oppure determini una condizione detentiva iniqua e lesiva della dignità personale.
- La denuncia di vizio di motivazione non è sufficiente se si limita a prospettare genericamente un aggravamento clinico o a valorizzare singoli dati, come l’aumento della terapia farmacologica, senza confrontarsi con la motivazione complessiva e indicare elementi concreti che dimostrino l’inadeguatezza delle cure disponibili.
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