Sentenza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 09/01/2025), a mezzo del quale è stato vietato a -ricorrente- per un anno «l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, agli impianti del territorio nazionale e/o estero , ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e Nations League) e quelli nazionali di ogni categoria, gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I.»;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Torino recante il divieto, per un anno, di accesso alle manifestazioni calcistiche sul territorio nazionale e all’estero
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Torino, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989, gli aveva vietato per un anno l’accesso alle manifestazioni sportive calcistiche. Il divieto era stato adottato in ragione della ritenuta partecipazione del ricorrente agli scontri verificatisi la sera precedente l’incontro di Serie A Juventus-Torino del 9 novembre 2024. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l’efficacia del provvedimento, ritenendo che la contestazione non trovasse adeguato riscontro negli elementi dell’istruttoria procedimentale. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha tuttavia revocato il provvedimento ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha quindi riconosciuto che la revoca aveva integralmente soddisfatto il proprio interesse, pur sostenendo che essa implicasse un riconoscimento della fondatezza delle sue ragioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la revoca del divieto aveva integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente e aveva fatto venir meno il contrasto tra le parti. Il Collegio ha precisato che la revoca non equivale al riconoscimento dell’illegittimità del provvedimento originario né della fondatezza delle censure dedotte: la revoca presuppone la sopravvenuta inopportunità dell’atto, non necessariamente la sua illegittimità. Il ricorrente, inoltre, non aveva contestato l’illegittimità della revoca né l’aveva autonomamente impugnata. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la peculiarità della controversia, le ragioni della determinazione sopravvenuta e il comportamento processuale delle parti; il TAR ha altresì rilevato che il ricorrente non aveva sostenuto un apprezzabile onere difensivo dopo la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 401/1989
accesso alle manifestazioni sportive calcistiche per un anno
Norma indicata quale base legale del divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato dal Questore.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca è stata qualificata come determinazione fondata sulla sopravvenuta inopportunità del provvedimento, non implicante il riconoscimento della sua illegittimità.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La sopravvenuta revoca dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente l’interesse dedotto in giudizio e fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il riferimento è utilizzato per rilevare che la revoca era intervenuta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie conclusive, con conseguente assenza di un apprezzabile onere difensivo successivo alla fase cautelare.
Massime di principio
- La revoca dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato e fa venir meno l’attuale posizione di contrasto tra le parti.
- La revoca amministrativa, in quanto espressione di una rivalutazione dell’opportunità dell’azione amministrativa, non comporta di per sé il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto revocato né della fondatezza delle censure proposte contro di esso.
- In presenza della revoca dell’atto impugnato, il giudice amministrativo può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito i vizi dedotti, salvo che permanga un interesse alla decisione o che l’interessato contesti l’illegittimità della determinazione sopravvenuta.
- La revoca dell’atto impugnato non può essere utilizzata, in assenza di specifica contestazione o autonoma impugnazione della revoca, come prova del riconoscimento amministrativo dell’illegittimità dell’atto originario.
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