Sentenza n. 1046/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I-Ter, 11 novembre 2024, n. 20055 resa tra le parti, non notificata e concernente il rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto d'armi per uso sportivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha censurato la sentenza del TAR deducendo error in iudicando, travisamento dei fatti, omesso o insufficiente esame di circostanze rilevanti, contraddittorietà con una precedente sentenza dello stesso TAR, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 11, 39 e 43 del TULPS, nonché sviamento, illogicità, irragionevolezza e omessa valutazione prognostica della sua personalità e affidabilità. In particolare, ha sostenuto che il procedimento penale originato dalle dichiarazioni della moglie era stato archiviato per mancanza di querela, che non erano emersi elementi sufficienti a dimostrare una situazione di pericolosità o inaffidabilità nell’uso delle armi e che le dichiarazioni della moglie fossero strumentali alla separazione giudiziale. Ha inoltre valorizzato l’accordo successivo tra i coniugi, la regolamentazione consensuale dell’affidamento dei figli, le dichiarazioni della moglie del 2023 volte a ridimensionare gli episodi riferiti e il proprio stato di incensuratezza e buona condotta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenzione delle armi, e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente, in una prospettiva anche preventiva e prognostica. L’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone prevale sull’interesse privato all’esercizio dell’attività sportiva. Non è necessario un giudizio di pericolosità sociale, una condanna penale o un comprovato abuso delle armi: possono rilevare anche fatti privi di rilievo penale, purché concretamente idonei a suscitare dubbi sull’affidabilità dell’interessato. Nel caso concreto, le dichiarazioni della moglie, attestanti minacce, forte conflittualità, stress e preoccupazione per la detenzione di un’arma, unitamente alla precedente revoca di un titolo di polizia e alla situazione familiare documentata, costituivano elementi sufficienti per negare il rilascio della licenza. L’archiviazione del procedimento penale per mancanza di querela non escludeva la rilevanza amministrativa degli episodi, poiché la valutazione dell’amministrazione era preventiva e non sanzionatoria. Neppure l’accordo successivo tra i coniugi, le successive dichiarazioni ridimensionatrici della moglie e il percorso di sostegno psicologico erano sufficienti a fondare un giudizio prognostico favorevole sull’uso corretto delle armi. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 TULPS
Richiamato dall’appellante tra le disposizioni che disciplinano il rilascio delle licenze di porto d’armi; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
art. 11 TULPS
Rientra tra le norme che consentono la valutazione dell’affidabilità e della buona condotta del richiedente; la loro applicazione è letta in chiave preventiva e discrezionale.
art. 39 TULPS
Concorre a fondare il potere dell’amministrazione di valutare l’affidabilità del soggetto e di prevenire rischi connessi alla detenzione o al porto delle armi.
art. 43 TULPS
Consente di negare il titolo sulla base di una valutazione preventiva dell’affidabilità, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi.
art. 46 d.P.R. 445/2000
Richiamato in relazione alla dichiarazione sostitutiva resa dalla moglie dell’appellante; non costituisce la base decisiva della statuizione.
art. 47 d.P.R. 445/2000
Richiamato in relazione alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dalla moglie dell’appellante; non costituisce la base decisiva della statuizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’autorizzazione eccezionale rispetto al generale divieto di detenzione delle armi; pertanto, nel bilanciamento degli interessi, la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica prevale sull’interesse privato all’ottenimento o all’esercizio del titolo.
- Nel rilascio della licenza di porto d’armi l’autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità e deve formulare un giudizio anche prognostico sull’affidabilità del richiedente, verificando l’assenza di rischi, anche soltanto potenziali, per la sicurezza e l’ordine pubblico.
- Il diniego della licenza di porto d’armi può essere fondato su fatti o episodi privi di rilievo penale e non richiede né un giudizio di pericolosità sociale né la prova di un precedente abuso delle armi, purché gli elementi acquisiti siano concreti e oggettivamente idonei a porre in dubbio l’affidabilità del richiedente.
- L’archiviazione di un procedimento penale per mancanza della querela o per difetto di una condizione di procedibilità non impedisce all’amministrazione di valorizzare, in sede preventiva e non sanzionatoria, i fatti e le dichiarazioni che hanno originato quel procedimento, ai fini della valutazione amministrativa dell’affidabilità nell’uso delle armi.
- La successiva attenuazione della conflittualità familiare, la ritrattazione o ridimensionamento delle dichiarazioni precedenti e l’avvio di un percorso di sostegno psicologico non impongono il rilascio della licenza quando non consentano di formulare un giudizio prognostico sufficientemente rassicurante sull’uso corretto delle armi.
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