Cassazione Penale, Sentenza n. 39786/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (per superamento della soglia di pena utile) e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ritenendo, in via di principio, l'incompatibilita logico-giuridica tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la concessione dell'affidamento in prova. Il ricorrente denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando altresì il lungo intervallo dall'ultimo reato e la stabile attività lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato con riferimento alla decisione di rigetto dell'affidamento in prova. Ha stabilito che non esiste una incompatibilità assoluta, logico-giuridica, tra la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la concessione dell'affidamento in prova: la misura di prevenzione costituisce un elemento di valutazione della personalità e della pericolosità sociale ma non impedisce di per sé la misura alternativa. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo al rigetto dell'affidamento in prova e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per un nuovo giudizio. La pronuncia ha invece lasciato impregiudicata la dichiarazione di inammissibilità della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, che era basata sul superamento della soglia di pena utile (pena da espiare: 2 anni e 4 mesi). Inoltre il Tribunale aveva comunque ammesso il ricorrente al regime di semilibertà con autorizzazione al lavoro, fatto che non è stato modificato dalla Cassazione.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47
L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione; la Corte rileva che la misura presuppone una valutazione prognostica favorevole circa il reinserimento e deve essere valutata in concreto dal giudice, tenendo conto anche di eventuali misure di prevenzione
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47-ter, comma 1-bis
L'art. 47-ter regola la detenzione domiciliare; il comma 1-bis prevede limiti di pena per l'ammissibilità (nella fattispecie la soglia utile era due anni), ragione per cui l'istanza è stata ritenuta inammissibile nel caso concreto per pena residua superiore
Codice penale, art. 416
Norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione (associazione di tipo mafioso/associazione per delinquere a seconda del contesto); rilevante ai fini della descrizione dei reati per i quali è stata inflitta la pena
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma in materia di sostanze stupefacenti, anch'essa richiamata nel capo di imputazione per i reati commessi dal ricorrente
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 17929 del 12/03/2004, Ierardi e successive)
Sez. 1, n. 17929 del 12/03/2004; Sez. 2, n. 15483 del 25/02/2022; Sez. 1, n. 27667 del 17/05/2013; Sez. 1, n. 45277 del 10/10/2013; Sez. 1, n. 40995 del 20/10/2010
Costante orientamento secondo cui l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non esclude automaticamente la concessione di misure alternative alla detenzione; la misura di prevenzione va considerata come elemento nella valutazione della personalità e della pericolosità sociale, non come ostativo assoluto
Massime di principio
- La misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non determina di per sé un divieto assoluto alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale: essa va valutata come elemento della personalità e della pericolosità sociale nel giudizio complessivo del magistrato
- La detenzione domiciliare ex art. 47-ter è soggetta a limiti quantitativi di pena: se la pena residua da espiare supera la soglia prevista (nella specie due anni) l'istanza può risultare inammissibile per tale motivo
- Nelle richieste di misure alternative il giudice deve compiere una valutazione individualizzata, considerando fattori come il tempo trascorso dall'ultimo reato, la condotta successiva, la stabilità lavorativa e le concrete prospettive di reinserimento, e motivare adeguatamente come tali elementi incidano sulla pericolosità sociale
- Il rigetto di una misura alternativa basato su un principio di incompatibilità assoluta e preclusiva può essere annullato in sede di legittimità: eventuali dubbi vanno risolti con un esame di merito e non con una esclusione categorica
- In caso di decisione interlocutoria (es. concessione di semilibertà ma rifiuto di affidamento), la Corte di Cassazione può annullare e rinviare solo sulla parte motivata in modo errato lasciando impregiudicate le altre decisioni correttamente fondate
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