Cassazione Penale, Sentenza n. 15643/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva respinto la domanda di ammissione al pagamento di due crediti vantati verso Edilizia Friulana Nord S.r.l., i cui beni erano stati definitivamente confiscati nell'ambito del procedimento contro Francesco Pecora. Hanno dedotto che: i crediti erano anteriori al sequestro; i finanziamenti non erano strumentali ad attività illecite ma destinati alla costruzione e vendita di immobili; la banca aveva operato in buona fede e con corretta istruttoria (analisi bilanci, stati di avanzamento lavori, garanzie); non sussisteva alcun obbligo di acquisire dati penali dei soci; eventuali irregolarità non comprovavano la mala fede. Il Tribunale aveva invece ritenuto che i finanziamenti avessero oggettivamente agevolato l'attività illecita/riciclaggio riconducibile al Pecora e ad altri sodali, e che la banca non avesse operato con la diligenza richiesta, evidenziando molteplici anomalie istruttorie e di bilancio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente accertato, in via oggettiva, la strumentalità dei finanziamenti alle attività illecite/di riciclaggio del proposto (Pecora) e ha correttamente valutato la mancanza della buona fede della banca alla luce di molteplici elementi e anomalie istruttorie (finanziamento a società in altra regione con compagine anomala, bilanci con numerosi indicatori negativi, assenza di aggiornamenti documentali, incongruenze nella riclassificazione di bilancio, carenza di chiarimenti sulle vendite e sui flussi, modifiche immotivate delle condizioni del secondo finanziamento, ecc.). Ha richiamato la giurisprudenza e la disciplina normativa pertinente e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 196 e ss.
Disciplina le modalità di ammissione dei crediti in caso di provvedimenti ablativi per prevenzione; raccorda la procedura speciale di ammissione dei crediti con le norme del codice delle misure di prevenzione richiamando l'art. 52 del d.lgs. n. 159/2011. La Corte utilizza tali commi per valutare i presupposti della domanda di ammissione dei crediti.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52 e ss.
nel testo originario: "che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità"
La norma impone una valutazione oggettiva della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; ove sussista strumentalità, il comportamento del creditore (buona fede/istruttoria) è rilevante per l'opponibilità del credito. La Corte chiarisce che la verifica della strumentalità è prioritaria e oggettiva e che, a fronte dell'accertamento della strumentalità, occorre valutare se il creditore abbia effettivamente dimostrato la buona fede e l'inconsapevole affidamento.
Legge 17 ottobre 2017, n. 161, art. 20 (novella all'art. 52 d.lgs. n. 159/2011)
La novella ha modificato la disciplina rendendo i requisiti, a regime, cumulativi: non solo il credito non deve essere strumentale, ma il creditore deve provare la buona fede e l'inconsapevole affidamento. La Corte osserva che, comunque, il primo segmento normativo (valutazione oggettiva della strumentalità) è rimasto invariato e resta fondamentale.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Limita il sindacato in cassazione ai motivi ammessi; la Corte ricorda i limiti di deduzione del ricorso per cassazione rispetto ai motivi consentiti.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna per spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando la ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In casi di crediti relativi a beni sottoposti a sequestro/confisca per reati di prevenzione, il primo accertamento è oggettivo: il giudice verifica se il credito sia strumentale all'attività illecita o al suo reimpiego. Se sussiste strumentalità, è fortemente probabile il rigetto della domanda di ammissione.
- Anche qualora il credito risulti anteriore al sequestro, occorre fornire prove concrete che l'erogazione non abbia agevolato l'attività illecita: la sola anteriorità non è decisiva se esistono elementi che indicano utilizzo del finanziamento per rimuovere/mescolare capitali illeciti.
- Se viene accertata una possibile strumentalità, grava sul creditore l'onere di dimostrare la propria buona fede e l'inconsapevole affidamento (criterio divenuto espressamente cumulativo dopo la novella 2017); per le erogazioni bancarie ciò equivale a dimostrare un'istruttoria completa, diligente e documentata in termini di KYC/antiriciclaggio, valutazione di bilancio aggiornata, verifiche sul reale utilizzo dei fondi e congruità degli stati di avanzamento lavori.
- Anomalie oggettive nell'istruttoria (composizione societaria sospetta, bilanci con indicatori negativi diffusi, mancata documentazione aggiornata, incoerenze nella valutazione del merito creditizio, finanziamenti a soggetti/regioni non coerenti con l'operatività dichiarata) possono legittimamente indurre il giudice a inferire la mancanza di buona fede.
- Per ridurre il rischio di esclusione dei crediti, i creditori (banche/cessionari) devono conservare e documentare puntualmente tutte le verifiche: analisi finanziarie dettagliate, valutazioni di rischio, esiti delle verifiche presso centrali rischi, documentazione sugli stati di avanzamento lavori e sull'uso effettivo dei fondi, e ogni elemento che dimostri che il credito non ha agevolato attività illecite.
- In sede di impugnazione incidente, contestazioni generiche o isolate non sono efficaci: la difesa del credito deve articolare prove e argomentazioni concrete e coerenti che confutino le specifiche anomalie rilevate dal giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15484/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15488/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15490/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15492/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15495/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15496/2022 del 21/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →