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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19390/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (servizi postali)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di tre assegni non trasferibili emessi a favore di soggetti determinati ma incassati da persona diversa, che aveva alterato il nome del beneficiario. La società attrice ha chiesto il risarcimento del danno alla negoziatrice degli assegni, assumendo che questa non avesse adottato la diligenza professionale richiesta nell'identificare il presentatore e nel verificare la genuinità dei titoli. In primo grado la domanda è stata rigettata per difetto di allegazione/prova delle concrete modalità della negligenza. In appello la società attrice ha sostenuto, da un lato, che l'onere probatorio gravava sulla negoziatrice e, dall'altro, che dagli assegni emergevano segni evidenti di alterazione percepibili con l'ordinaria diligenza del banchiere; ha inoltre contestato la sufficienza dell'identificazione del presentatore mediante un solo documento e l'irrilevanza di alcune circostanze anomale (cliente non noto, apertura recente del libretto, incasso di tre assegni nello stesso giorno). La Corte d'appello ha respinto il gravame. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 210, 184, 345 e 115 c.p.c. e degli artt. 1218 e 1176 c.c., per avere la Corte territoriale disposto d'ufficio la produzione degli originali e così aggirato l'onere della prova; 2) violazione degli artt. 43, comma 2, R.D. 1736/1933, 1218 e 1176 c.c., per avere ritenuto assolto l'onere probatorio sulla base di mere copie; 3) violazione degli artt. 43, comma 2, R.D. 1736/1933, 1218 e 1176 c.c., per avere ritenuto diligente l'identificazione del prenditore con un solo documento di identità, senza testimoni fidefacenti. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi congiuntamente e li ha dichiarati inammissibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse comunque sulla valutazione delle copie dei titoli prodotte da entrambe le parti, non specificamente contestate quanto alla conformità agli originali e idonee a mostrare eventuali segni di alterazione; ha quindi considerato irrilevante, ai fini della decisione, l'irrituale ordine di esibizione degli originali. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che la ricorrente non aveva indicato quali norme fossero state violate e che la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 35 d.P.R. 445/2000 e gli standards di diligenza professionale, rilevando che le circostanze valorizzate dalla ricorrente non imponevano ulteriori controlli rispetto all'identificazione mediante documento munito di fotografia. È stato anche ribadito che la diligenza della banca/negoziatore dell'assegno di traenza va valutata come applicazione di una clausola generale e che, in difetto di specifiche deduzioni e di contestazione puntuale dei documenti, non può ritenersi violato l'art. 1176, comma 2, c.c.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è stato qualificato come irrituale se disposto d'ufficio in assenza di istanza di parte interessata, ma la violazione è stata ritenuta priva di incidenza sulla decisione perché questa si fondava autonomamente sulle copie già prodotte.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulle preclusioni istruttorie, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'inammissibilità dei motivi.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inammissibilità di nuove prove in appello; la Corte ha escluso che l'acquisizione degli originali abbia inciso sul decisum.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha escluso che il giudice abbia supplito indebitamente all'onere probatorio della parte convenuta, poiché la valutazione era comunque fondata su documenti già in atti.

  • art. 1218 c.c.

    È stato ribadito che, nei rapporti relativi alla negoziazione dell'assegno, il soggetto che si sottrae alla responsabilità deve provare di aver adempiuto con la dovuta diligenza.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza del negoziatore professionale è quella qualificata dell'operatore professionale; la sua valutazione costituisce applicazione di una clausola generale e, se del caso, giudizio di diritto censurabile ex art. 360 n. 3 c.p.c.

  • art. 43, comma 2, R.D. n. 1736/1933

    Richiamato come base normativa della disciplina dell'assegno non trasferibile e della responsabilità del soggetto che ne cura la negoziazione.

  • art. 35 d.P.R. 445/2000

    Un documento di riconoscimento munito di fotografia è idoneo all'identificazione ed è equipollente alla carta d'identità; la Corte lo ha valorizzato per ritenere sufficiente l'identificazione del presentatore.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione delle norme asseritamente violate.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La ricorrente non ha assolto l'onere di specifica indicazione e autosufficienza quanto alla contestazione delle copie e alla rilevanza del denunciato error in procedendo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella negoziazione di assegni non trasferibili, il soggetto negoziatore che voglia andare esente da responsabilità deve provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.; la valutazione della diligenza è un giudizio di diritto ancorato agli standards professionali e alla giurisprudenza di legittimità.
  • La contestazione di un documento prodotto in copia deve essere specifica e circostanziata: non bastano deduzioni generiche sulla difformità dall'originale o sulla presunta alterazione del titolo.
  • L'acquisizione d'ufficio di documenti non richiesta dalla parte interessata può essere processualmente irrituale, ma non determina cassazione se la decisione di merito è sorretta autonomamente da altri elementi probatori già ritualmente acquisiti.
  • Ai fini dell'identificazione del presentatore di un titolo, la produzione di un documento di riconoscimento munito di fotografia può essere sufficiente quando il titolo non presenti segni apprezzabili di alterazione e non emergano circostanze tali da imporre ulteriori accertamenti; circolari o prassi non hanno, di per sé, valore precettivo.
  • In sede di legittimità, il motivo che denuncia violazioni di legge o errori processuali deve indicare con precisione le norme violate, il contenuto della violazione e la concreta decisività dell'errore dedotto; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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