Sentenza n. 334/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento – previa sospensione: a – del provvedimento prot. n. 270325 del 03.11.2025, successivamente notificato, con il quale il Comune di Salerno: - ha accertato una presunta inottemperanza alle ordinanze di demolizione nn. 15/2015, 16/2015 e 17/2015; - ha irrogato la sanzione pecuniaria, ex art. 31 – comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, pari ad € 20.000,00; - ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’intera particella su cui sono state realizzate le opere contestate con le succitate ordinanze di demolizione; b – ove e per quanto occorra, delle ordinanze di demolizione nn. 15/2015, 16/2015 e 17/2015; c – ove e per quanto occorra, dei verbali di sopralluogo del 05.06.2023; d – ove e per quanto occorra, del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 21/2015; e - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di accertamento dell'inottemperanza a ordinanze di demolizione, irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro e acquisizione al patrimonio comunale dell'intera particella
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha accertato l'inottemperanza a tre ordinanze di demolizione, applicato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e disposto l'acquisizione dell'intera particella. Ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza dell'organismo edilizio oggetto di una delle ordinanze, la mancata notifica dell'ordinanza di demolizione al destinatario, l'inidoneità della propria volontà di demolire a giustificare l'acquisizione, l'illegittima estensione dell'acquisizione all'intera particella, l'omessa indicazione dei criteri per individuare l'area acquisita, l'illegittimità della sanzione pecuniaria, la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e seguenti l. 241/1990 e la genericità, carenza motivazionale e indeterminatezza delle ordinanze di demolizione presupposte. Il giudice ha concentrato la decisione sulla mancata notifica delle ordinanze al ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato deciso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. ed è stato accolto per manifesta fondatezza. Dalla documentazione acquisita è risultato che le ordinanze di demolizione, pur notificate al padre del ricorrente, non erano mai state notificate al ricorrente, che risiedeva in un'autonoma unità immobiliare e non conviveva con gli altri familiari. Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione debba essere notificata anche al responsabile dell'abuso e che la mancata notifica impedisca il perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva posta a base dell'accertamento di inottemperanza e dell'acquisizione. La mancata notifica assumeva particolare rilievo perché il Comune aveva acquisito anche l'area di proprietà del ricorrente, imponendogli conseguenze negative senza che gli fosse stato previamente notificato l'atto presupposto. Analoghe considerazioni sono state estese alle ulteriori ordinanze, anch'esse notificate al padre. È stato quindi annullato, nei limiti dell'interesse del ricorrente, il provvedimento comunale impugnato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base della sanzione pecuniaria irrogata per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
artt. 30 e 31 d.P.R. 380/2001
proprietario e responsabile dell'abuso
L'utilizzo della congiunzione tra proprietario e responsabile dell'abuso evidenzia che gli effetti della demolizione e della successiva acquisizione non possono ricadere negativamente sul soggetto non destinatario dell'ordinanza e non autore dell'illecito, quando l'atto non gli sia stato notificato.
art. 21-bis l. 241/1990
atto limitativo della sfera giuridica del privato
L'ordinanza di demolizione, quale atto recettizio e limitativo della sfera giuridica del privato, deve essere notificata al destinatario; la mancata notifica ne determina l'annullabilità.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando la causa è manifestamente fondata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva, quale atto recettizio e limitativo della sfera giuridica del destinatario, deve essere notificata anche al responsabile dell'abuso; la mancata notifica rende illegittimo l'atto nei suoi confronti.
- La mancata notifica dell'ordinanza di demolizione al proprietario o al responsabile dell'abuso impedisce il perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva necessaria per accertare l'inottemperanza e adottare le conseguenti misure sanzionatorie e acquisitive.
- L'amministrazione non può far ricadere sul soggetto cui non sia stata notificata l'ordinanza di demolizione gli effetti pregiudizievoli dell'inottemperanza, inclusa l'acquisizione dell'area di sua proprietà al patrimonio comunale.
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