Cassazione Penale, Sentenza n. 29638/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29/09/2023, che in parziale riforma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e omesso deposito delle scritture contabili della Tecnovibra Sas (dichiara fallita), aveva dichiarato l'estinzione di uno dei capi e rideterminato la pena a 2 anni di reclusione riducendo anche le pene accessorie. Il ricorso proponeva due motivi: (1) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per bancarotta documentale, sostenendo che la mancata tenuta/aggiornamento delle scritture fosse riconducibile a condotte estorsive subite e che la Corte di appello non avesse valutato adeguatamente la dispersione parziale o la tardiva consegna delle scritture; (2) vizio di motivazione per omessa risposta in relazione alla sospensione condizionale della pena, deducendo che con l'atto di appello, impugnando "tutti i capi e i punti" della sentenza di primo grado, l'imputato avesse implicitamente chiesto la concessione del beneficio qualora ne fossero ricorsi i presupposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure inammissibili perché costituite da doglianze generiche e puramente di fatto, tese a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio e non critiche correlate alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Sul secondo motivo ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 22533/2018) secondo cui l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale se non ne ha previamente chiesto il riconoscimento nel giudizio di merito; la generica dichiarazione di voler impugnare "tutti i capi e i punti" non costituisce richiesta idonea. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge Fallimentare (L.F.)
artt. 16, commi 1 e 3; 49; 220 L.F.
Nel provvedimento impugnato è stata dichiarata l'estinzione di uno dei reati previsti dalla L.F.; le norme sono citate come riferimenti al capo di imputazione relativo alla bancarotta e alle conseguenze fallimentari
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione: i motivi sono stati enunciati nei limiti consentiti dall'articolo indicato
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione
sent. n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376
Principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione del beneficio se non ne aveva richiesto il riconoscimento nel giudizio di merito; obbligo del giudice d'appello di motivare se il potere-dovere di concederla non è esercitato quando ricorrono le condizioni
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione libera del merito probatorio: i motivi che si limitano a sollecitare un diverso apprezzamento delle prove o contesti fattuali sono inammissibili se non collegati a specifici errori di diritto o a carenze motivazionali che violino la ratio decidendi.
- Per ottenere in cassazione la rilevanza di fatti o circostanze relativi alla tenuta delle scritture contabili (es. dispersione, consegne tardive, cause di forza maggiore) è necessario mostrare in che modo il giudice di merito abbia travisato o omesso di valutare elementi rilevanti, collegando le censure alla motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di benefici sanzionatori (es. sospensione condizionale della pena) deve essere espressamente formulata e dedotta nel corso del giudizio di merito; una generica impugnazione "di tutti i capi" non vale come istanza o motivo sufficiente per lamentarne la mancata concessione in cassazione.
- Il difensore deve formulare i motivi di ricorso in modo specifico e ancorato alla ratio decidendi della sentenza impugnata, evitando doglianze generiche e di fatto che saranno considerate inammissibili.
- La mancata osservanza di questi criteri può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somme dovute alla Cassa delle Ammende).
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