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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00695/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La vicenda riguarda un imputato nei cui confronti la Corte d'appello di Milano, in sede di impugnazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Milano, aveva accolto la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminato la pena per plurime ipotesi di furto in abitazione. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: da un lato l'assenza o apparenza della motivazione sulla penale responsabilità, sulle cause di non punibilità e sulla qualificazione giuridica del fatto; dall'altro, in sostanza, contestazioni che investivano profili che, secondo la Corte, erano stati rinunciati con l'accordo di concordato in appello e non potevano più essere scrutinati in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso era proposto avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e che, in tale assetto, sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano invece precluse le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Poiché i motivi formulati non rientravano tra quelli consentiti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La richiesta di concordato in appello consente alla Corte d'appello di decidere in camera di consiglio e, quando accolta, preclude la deduzione in cassazione di motivi rinunciati; la cognizione successiva resta limitata alle questioni sulla validità dell'accordo, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della pronuncia rispetto alla richiesta concordata.

  • art. 589 c.p.p.

    nelle forme previste dall'articolo 589

    È richiamato come forma procedurale per la richiesta di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    condizioni di proscioglimento

    La Corte ribadisce che, in presenza di concordato in appello e rinuncia ai motivi, non è ammissibile censurare la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello mediante l'art. 599-bis c.p.p., con effetti preclusivi sui motivi rinunciati.

  • art. 606 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo fornito, ma il ricorso per cassazione viene esaminato come mezzo di impugnazione soggetto ai limiti di deducibilità derivanti dal concordato in appello.

  • art. 62-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili soltanto censure attinenti alla formazione del consenso dell'imputato al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto della decisione eventualmente difforme dall'accordo; non sono invece deducibili i motivi oggetto di rinuncia.
  • L'adesione al concordato in appello determina una preclusione sostanziale e processuale sulla successiva deducibilità in sede di legittimità delle questioni rinunciate, con effetti analoghi alla rinuncia all'impugnazione.
  • In presenza di concordato in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di aggravanti, perché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile comporta, oltre alle spese, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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