Cassazione Penale, Sentenza n. 19373/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha annullato la misura cautelare (custodia in carcere) disposta dal G.I.P. per i fatti contestati a Ferraioli in concorso con Montagna: detenzione e porto illegali di armi (una clandestina), munizioni, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di droga (crack). Il P.M. censura violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso il requisito della gravità indiziaria nonostante elementi fattuali rilevanti: Ferraioli era alla guida, Montagna è stato visto occultare un borsello sotto gli occhi di Ferraioli contenente armi, munizioni e droga; contraddizioni tra le dichiarazioni degli indagati; stretta frequentazione tra i due. Il P.M. contesta inoltre che il Tribunale abbia dato rilievo indebito alla perquisizione domiciliare negativa e all'assenza di precedenti episodi di comune detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale per il riesame e ha rinviato il giudizio a quel Tribunale per un nuovo esame. La Corte ha richiamato i principi di diritto sull'accertamento dei gravi indizi in sede cautelare (art. 273 c.p.p. comma 1‑bis), precisando che in fase cautelare non è richiesta la precisione e la concordanza degli indizi come nel giudizio di merito e che, tuttavia, se esistono due spiegazioni possibili per un dato probatorio deve privilegiarsi quella favorevole all'imputato. La Corte ha ritenuto inadeguata e insufficiente la motivazione del Tribunale del riesame, che non ha confutato analiticamente i rilievi del G.I.P. e si è limitato a esempi casistici non decisivi.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1
Il comma 1‑bis richiama specifiche disposizioni probatorie ma esclude l'obbligo di precisione e concordanza degli indizi richiesto per il giudizio di merito: in fase cautelare è sufficiente la gravità degli indizi anche se non perfettamente concordanti.
art. 192 cod. proc. pen. (commi 2, 3 e 4)
Il comma 2 (richiamato in dottrina/giurisprudenza) impone precisione e concordanza per il giudizio di merito; i commi 3 e 4 (richiamati dall'art. 273 1‑bis) riguardano il valore e la valutazione delle prove applicabili anche in sede cautelare, senza l'onere di cui al comma 2.
art. 195 cod. proc. pen. (comma 7)
Norma tra quelle richiamate per la valutazione probatoria in sede cautelare: attiene agli effetti e alla valutazione di determinate categorie di mezzi di prova nel contesto dell'accertamento indiziario.
art. 203 cod. proc. pen.
Richiamata come presidio probatorio applicabile alla valutazione degli elementi disponibili in sede cautelare; concerne la prova testimoniale e la sua valutazione.
art. 271 cod. proc. pen. (comma 1)
Richiamato nell'insieme di norme probatorie da applicare nella valutazione dei gravi indizi; riguarda la valutazione dei documenti e degli atti e la loro efficacia probatoria.
Massime di principio
- In fase cautelare la gravità degli indizi può essere fondata su elementi complessivi e circostanziali anche se non raggiungono la precisione richiesta per il giudizio di merito.
- La perquisizione domiciliare negativa non esclude automaticamente la gravità indiziaria quando vi siano elementi concreti (es. occultamento sotto gli occhi, ruolo di autista, rapidità nella partenza) collegabili alla responsabilità.
- Se esistono due possibili interpretazioni di uno stesso fatto, il giudice del riesame deve privilegiare quella più favorevole all'imputato (in dubio pro reo), ma soltanto dopo aver valutato compiutamente e motivato le ragioni che consentono il dubbio.
- Il Tribunale del riesame deve confutare analiticamente le ricostruzioni del G.I.P. quando decide per la revoca della misura; motivazioni generiche o esempi ipotetici non sono sufficienti.
- La stretta frequentazione e il comportamento congiunto degli indagati (es. occultamento sotto gli occhi di uno) possono integrare indizi gravi di partecipazione a reato in concorso.
- La Cassazione può annullare e rinviare se la motivazione del riesame risulta insufficiente nel spiegare perché elementi indiziari ritenuti gravi dal G.I.P. non lo siano; al rinvio il riesame deve riesaminare il compendio alla luce dei principi richiamati.
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