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Sentenza

Sentenza n. 1015/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare del Decreto Prefettizio prot. 0358759 dell’11 settembre 2025, recante divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente ex art.39 T.U.L.P.S, nonché revoca dei titoli di polizia posseduti dal ricorrente, della nota n. -OMISSIS- del 24.11.2024 della Stazione dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, del provvedimento di ritiro cautelativo di armi e porto d’armi del 27.10.2024 e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.

Giustizia amministrativa202507275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 T.U.L.P.S. e revoca dei titoli di polizia, oltre agli atti presupposti relativi al ritiro cautelativo delle armi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio deducendo difetto di istruttoria, difetto di motivazione e insussistenza dei presupposti. Il provvedimento traeva origine da una lite tra la figlia del ricorrente e un terzo soggetto, il quale aveva riferito ai Carabinieri che il ricorrente, intervenuto prima dell'arrivo della forza pubblica, lo avrebbe minacciato mostrando una pistola occultata nella cintura. Il ricorrente ha contestato la veridicità dell'episodio, rilevando di non avere mai posseduto una pistola, che non erano state rinvenute armi non denunciate e che il terzo non aveva presentato denuncia o querela nei suoi confronti. Ha inoltre sostenuto di possedere i requisiti di affidabilità richiesti dalla disciplina sulle armi. Il TAR ha acquisito l'informativa dei Carabinieri, dalla quale risultava che il comandante della stazione aveva espresso un giudizio di inaffidabilità nei confronti del solo antagonista del ricorrente e aveva invece attestato che il ricorrente conservava i requisiti previsti dall'art. 39 T.U.L.P.S.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il vizio di difetto di istruttoria e motivazione. L'informativa dei Carabinieri non sosteneva l'inaffidabilità del ricorrente, ma esprimeva nei suoi confronti un giudizio favorevole e riteneva non credibile il racconto del terzo. Il Prefetto avrebbe potuto discostarsi da tale valutazione, ma avrebbe dovuto darne conto nel provvedimento e spiegare le ragioni della diversa conclusione. Invece, il decreto ha erroneamente attribuito all'informativa un giudizio di inaffidabilità che essa non conteneva, senza confrontarsi con il suo contenuto effettivo. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con salvezza delle eventuali ulteriori determinazioni prefettizie. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente deve essere esercitato sulla base di una concreta valutazione dell'affidabilità del destinatario e di un'istruttoria coerente con gli elementi acquisiti.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nell'esercizio del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., la valutazione di inaffidabilità deve poggiare su un'istruttoria concreta e coerente con le risultanze informative acquisite.
  • Il provvedimento prefettizio che si discosta dalle valutazioni favorevoli espresse dagli organi di polizia informativa deve darne espressamente conto e motivare le ragioni per cui ritiene di non condividerle.
  • Sussiste difetto di istruttoria e motivazione quando l'amministrazione attribuisce all'informativa presupposta un contenuto diverso da quello effettivamente espresso, fondando su tale travisamento il giudizio di inaffidabilità del destinatario.
  • L'annullamento del divieto prefettizio per carenza istruttoria e motivazionale non impedisce all'amministrazione di adottare ulteriori determinazioni, purché fondate su una nuova e corretta valutazione degli elementi rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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