Cassazione Penale, Sentenza n. 41243/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rifiutato la sostituzione degli arresti domiciliari o, in subordine, l'autorizzazione ad assentarsi per svolgere attività lavorativa. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione per presunta carenza dei requisiti di cui all'art. 284, comma 3, c.p.p., sostenendo documentalmente di essere socio unico di un'impresa avviata e che la sua prolungata assenza comprometterebbe l'attività con conseguente stato di decozione e irreversibile indigenza personale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il ricorrente non avesse fornito prove concrete dello stato di indigenza richiestogli (limitandosi a indicare lo status di socio senza documentazione specifica). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la dimostrazione della "assoluta indigenza" richiede criteri rigorosi ma non la prova di una totale impossibilità; inoltre ha osservato che la richiesta di autorizzazione proposta (permesso per lavorare dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì) sarebbe incompatibile con la finalità della misura cautelare e vanificherebbe il regime degli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1-5
Norma penale richiamata per l'addebito (detenzione di sostanze stupefacenti); utilizzata come fatto-reato alla base della misura cautelare
codice di procedura penale, art. 284, comma 3
Norma richiamata quale parametro per valutare la richiesta di autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per motivi di lavoro; la Corte richiede prova rigorosa dello stato di indigenza e la compatibilità dell'orario/attività lavorativa con le esigenze cautelari
Massime di principio
- La richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa durante gli arresti domiciliari è discrezionale: non costituisce un "diritto" automatico del detenuto ma un beneficio subordinato alla prova della compatibilità con le esigenze cautelari
- Per ottenere l'autorizzazione è necessario fornire documentazione probatoria dettagliata e specifica sullo stato di indigenza e sull'effettivo danno economico che deriverebbe dall'impossibilità di svolgere l'attività (es. bilanci, fatture, estratti conto, contratti, dati occupazionali dell'impresa, elementi sulla presenza di famigliari a carico)
- La valutazione dell'"assoluta indigenza" richiede criteri rigorosi: non è richiesta la totale impossibilità di provvedere ai bisogni primari, ma va dimostrato che, senza i proventi dell'attività richiesta, il richiedente non sarebbe in grado di far fronte agli oneri essenziali propri e dei soggetti a lui dipendenti
- Le autorizzazioni devono essere congrue e limitate: orari e modalità di lavoro che vanificano il regime degli arresti domiciliari (ampie fasce orarie o spostamenti continui) saranno respinti
- Conviene proporre soluzioni ridotte e verificabili (es. orari limitati, luogo di lavoro fisso, controlli, accompagnamento da parte di terzi) e allegare ogni elemento che dimostri la compatibilità con la misura cautelare
- In assenza di prove documentali specifiche la richiesta sarà probabilmente rigettata e il ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile
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