Sentenza del 26/02/2018 n. 620 - Comm. Trib. Prov. Bari
ACCERTAMENTO - Termini - Società cancellata dal registro delle imprese - Differimento quinquennale effetti della estinzione - Art. 28, c. 4, d.lgs. 175/14 - Natura non interpretativa - Irretroattività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa norma è stata qualificata come sostanziale e non interpretativa. Pertanto, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione non può essere applicato retroattivamente alle società cancellate prima dell'entrata in vigore della disciplina. La disposizione si applica esclusivamente quando la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese è stata presentata durante la vigenza dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che differisce di cinque anni, ai fini dell'accertamento, gli effetti dell'estinzione delle società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese. Il punto controverso è stabilire se tale disposizione abbia natura interpretativa e possa quindi applicarsi retroattivamente, oppure se sia una norma sostanziale soggetta al principio di irretroattività.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese ai fini dell'accertamento
La disposizione ha natura sostanziale, non meramente interpretativa, e quindi non è retroattiva. Si applica soltanto alle richieste di cancellazione presentate mentre la norma era vigente.
Massime di principio
- Una norma che incide sugli effetti sostanziali dell'estinzione di una società non può essere applicata retroattivamente se non è espressamente qualificata come retroattiva e se non ha natura interpretativa.
- Per determinare l'applicabilità del differimento quinquennale occorre verificare la data di presentazione della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, non soltanto la data dell'accertamento.
- Le società cancellate prima dell'entrata in vigore della disciplina non possono essere considerate esistenti, ai fini dell'accertamento, per i cinque anni successivi in base alla norma sopravvenuta.
- In situazioni analoghe, il principio di irretroattività impone di applicare la disciplina vigente al momento della cancellazione o della richiesta di cancellazione, salvo una chiara previsione normativa contraria.
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