Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38706/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Bologna contestando: 1) nullità del giudizio di secondo grado per inosservanza delle norme processuali (art. 606 c.1 lett. c c.p.p. in relazione agli artt. 161 c.4, 178, 179 c.p.p.), sostenendo che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello era stato notificato al difensore domiciliatario con una sola copia invece che con la doppia notifica prevista (una in qualità di difensore e una in qualità di domiciliatario); 2) vizi di motivazione relativi all'apprezzamento dei presupposti della recidiva, ritenendo che la Corte di appello non abbia adeguatamente motivato il rapporto tra i precedenti e il fatto per cui si procedeva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza sia del vizio processuale che di quello valutativo relativo alla recidiva. Quanto alla presunta nullità per notifica irregolare, la Corte ha ritenuto che si tratti di nullità intermedia sanabile se non tempestivamente eccepita dal difensore che ha assistito al compimento dell'atto e non ha prodotto memoria o conclusioni prima dell'udienza camerale: nel caso di specie l'eccezione non è stata sollevata nei termini, per cui la nullità è considerata sanata. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata e non suscettibile di censura in sede di legittimità. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La Corte ha inoltre disposto motivazione in forma semplificata per la natura non complessa della questione.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; la lett. c) viene richiamata nella contestazione di nullità processuali. La Corte ha ritenuto il motivo infondato o manifestamente inammissibile.

  • art. 161 cod. proc. pen., comma 4

    Disposizioni sulla notificazione degli atti: la Corte ha valutato l'irregolarità della notifica contestata e la sua sanabilità ove non tempestivamente eccepita dal difensore.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norme sulla notificazione al difensore e ai domiciliatari; richiamata nel contesto della presunta omissione della doppia notifica e della rilevabilità della nullità.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Regole sulle modalità e conseguenze della notificazione agli ausiliari del difensore; inserita nel quadro normativo della contestazione procedurale.

  • Sez. 4, n. 7917 del 25/1/2016 (Rv. 266231)

    Giurisprudenza che afferma che l'irritualità relativa all'omissione della doppia notifica configura nullità intermedia che è sanata se non eccepita tempestivamente dal difensore.

  • Sez. Un., 27/1/2011 n. 22242

    Principio secondo il quale la nullità derivante da vizi procedurali è sanata se non tempestivamente dedotta dal difensore che ha assistito all'atto viziato.

  • Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012 (Rv. 251690 - 01)

    Giurisprudenza che limita il controllo di legittimità sugli apprezzamenti di fatto del giudice di merito (in particular modo sull'accertamento dei presupposti della recidiva), richiedendo motivazioni manifeste per poter censurare in Cassazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e della eventuale esclusione della sanzione pecuniaria; qui non risultano elementi per escludere la colpa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; la Corte ha fissato la sanzione in euro 3.000.

Massime di principio

  • La nullità processuale derivante da irregolarità nella notificazione (es. omissione della doppia notifica al difensore domiciliatario) è una nullità intermedia che può essere sanata se il difensore che assiste all'atto non la eccepisce tempestivamente mediante memoria o conclusioni scritte prima dell'udienza camerale.
  • Le censure sulla valutazione dei presupposti della recidiva sono valutazioni di fatto del giudice di merito e in Cassazione sono sindacabili solo in presenza di motivazione manifestamente insufficiente, illogica o contraddittoria; motivazioni adeguate della Corte di appello sul rapporto tra precedenti e fatto rendono il vizio inammissibile.
  • I ricorsi manifestamente infondati o processualmente inammissibili possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo elementi per escludere la colpa.
  • Per preservare la rilevabilità di vizi di forma o notifica l'azione deve essere tempestiva: la mancata tempestiva eccezione comporta la perdita del vizio e la sanatoria dell'atto.
  • Quando le questioni sono non complesse e si applicano principi giurisprudenziali consolidati, la Corte può redigere la motivazione in forma semplificata; ciò non incide però sull'adeguatezza della verifica dei requisiti di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.