Sentenza n. 427/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, n. 265 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, n. 265 del 2025, relativa al diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, n. 265 del 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero dell’istruzione e del merito in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha dato esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era irrevocabile, era stata notificata all’amministrazione debitrice in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori 60 giorni. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidando gli interessi legali sul valore della Carta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il decorso del termine dilatorio è stato ritenuto necessario e sufficiente, unitamente alla notifica del titolo in forma esecutiva, per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, come modificato dalla l. n. 326/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente, ricorrendone i presupposti, la fissazione di una penalità di mora in sede di ottemperanza; nel caso concreto la penalità è stata liquidata mediante interessi legali sul valore della Carta per il periodo indicato in sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, notificata in forma esecutiva all’amministrazione obbligata, non viene eseguita e sia decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e disporre, per l’ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’ulteriore inadempimento dell’amministrazione può essere fronteggiato mediante la nomina di un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, incaricato di eseguire in via sostitutiva il titolo giudiziale su richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in relazione all’obbligo pecuniario derivante dal giudicato, mediante la liquidazione degli interessi legali sul valore della prestazione dovuta per il periodo intercorrente tra l’ordine di pagamento e la scadenza del termine assegnato per l’intervento del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce l’accoglimento della domanda quando dagli atti risultino il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio applicabile e l’inadempimento dell’amministrazione.
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