Cassazione Penale, Sentenza n. 21944/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1223/2018 della Corte d'appello di Salerno, articolato in due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di elementi di prova a discarico che, secondo il ricorrente, dimostravano l'assenza del "metodo mafioso" in quanto la vittima conosceva i detenuti evocati e la loro estraneità a contesti mafiosi; (2) omessa valutazione di elementi a discarico che avrebbero escluso la univocità degli atti richiesta per il reato di tentata estorsione, cioè una censura sull'apprezzamento probatorio e sulla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente valutato che la richiesta di denaro era accompagnata da minaccia con stilemi idonei a richiamare la forza intimidatrice tipica del "metodo mafioso" anche senza provare l'esistenza di un'associazione mafiosa. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato in quanto si traduceva in una mera richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove, materia non sindacabile in Cassazione salvo vizio rilevante di diritto; la Suprema Corte ha quindi confermato la correttezza del percorso logico-argomentativo dei giudici di merito. Per effetto della sentenza di cassazione il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
menzionato in riferimento ai limiti dell'enunciazione dei motivi
Richiama il vincolo di sintesi nella esposizione dei motivi di ricorso, con limitazioni alla reinvenzione del merito nell'atto di impugnazione
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
norma invocata per il vizio di violazione di legge
La Corte richiama che la censura ai sensi di questa norma deve riguardare la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta (errore di diritto), non il mero apprezzamento probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)
Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015 (Campanella); Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019 (Bruzzese); Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013 (De Paola)
Consolidato indirizzo secondo cui l'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza prova di appartenenza o esistenza di un'associazione mafiosa, purché la violenza o la minaccia siano idonee a richiamare la forza intimidatrice tipica di tali contesti
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso un riesame libero delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione del fatto o delle prove sono inammissibili o manifestamente infondati se non viene dimostrato un concreto vizio di diritto nella sussunzione
- Per contestare la decisione in base all'art. 606 c.1 lett. b) è necessario mostrare che il fatto, come ricostruito, non rientra nella fattispecie astratta, non semplicemente proporre una diversa interpretazione degli stessi elementi probatori
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche in assenza di prova di associazione mafiosa quando la modalità della minaccia o della violenza richiami la tipica intimidazione mafiosa nella percezione della vittima
- Motivi ripetuti o che sostanzialmente reiterano le argomentazioni già valutate in appello rischiano l'inammissibilità
- Il rigetto/inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma per la Cassa delle ammende)
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