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Sentenza

Sentenza del 12/11/2015 n. 1185 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Conteggio della somma Fondo Pensione dovuta dal sostituto d'imposta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il metodo di calcolo dell’IRPEF, a tassazione separata, dovuta sulla prestazione del Fondo Pensione erogata in forma capitale. Il sostituto d’imposta, nel 2007, aveva applicato il criterio indicato dalla circolare n. 29/E del 2001, senza utilizzare il diverso metodo successivamente introdotto dalla circolare n. 70/E del 2007. Il punto decisivo era stabilire se tale mancata applicazione potesse essere qualificata come errore materiale o di calcolo correggibile dall’Amministrazione mediante il controllo automatizzato previsto dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La contestazione è stata accolta: l’omesso utilizzo, nel 2007, del criterio di calcolo previsto dalla circolare n. 70/E del 2007 non costituisce un mero errore materiale o di calcolo emendabile ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La circolare successiva, infatti, non era ancora conosciuta né applicabile al momento dei fatti. Di conseguenza, l’Amministrazione non poteva utilizzare il controllo automatizzato per correggere il metodo seguito dal sostituto d’imposta e pretendere la maggiore imposta sulla base del criterio successivo.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato consente di correggere errori materiali o di calcolo risultanti dai dati dichiarati, ma non permette di sostituire il criterio giuridico o interpretativo adottato dal contribuente o dal sostituto d’imposta con un diverso criterio successivamente elaborato.

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 2001

    Individuava il metodo di calcolo dell’IRPEF a tassazione separata applicabile alle prestazioni dei Fondi Pensione erogate in forma capitale e costituiva il riferimento vigente al momento dell’erogazione considerata.

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 2007

    Ha introdotto o chiarito un diverso metodo di calcolo, ma non può essere utilizzata retroattivamente, tramite controllo automatizzato, per qualificare come errore materiale la mancata applicazione di un criterio non ancora conosciuto al momento dei fatti.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato può correggere errori aritmetici o materiali evidenti, ma non può risolvere questioni interpretative o modificare retroattivamente il criterio giuridico applicato dal contribuente o dal sostituto d’imposta.
  • Una circolare successiva dell’Amministrazione finanziaria non dovrebbe essere utilizzata per qualificare come errore la mancata applicazione, in un momento precedente, del criterio da essa introdotto o chiarito.
  • Per valutare la legittimità di una rettifica occorre fare riferimento alla disciplina e agli orientamenti conoscibili al momento dell’operazione, distinguendo tra errore di calcolo e scelta interpretativa.
  • Quando la contestazione richiede una nuova valutazione del metodo fiscale applicabile, l’Amministrazione deve utilizzare un procedimento idoneo e garantire al contribuente il contraddittorio, non limitarsi al controllo automatizzato.

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