Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 57/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera del Consiglio comunale di Vieste-OMISSIS-del 20 dicembre 2024, con la quale l’Ente resistente approvava la proposta progettuale avanzata dalla -OMISSIS- . ex art. 23-quater D.P.R. n. 380/2001, dichiarandola di pubblico interesse, per un uso temporaneo diverso da quello previsto dal vigente P.R.G. di una porzione di immobile situato in abitato di Vieste (-OMISSIS-, part.la 2148), al fine di “principiare un’attività di Dancing”; - della Relazione istruttoria a firma del Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Vieste -OMISSIS- del 21 novembre 2024; - dello Schema di Convenzione acquisito al protocollo comunale con i-OMISSIS-- in data 24 gennaio 2024; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, allo stato non conosciuto, ovvero di ogni altro atto e/o comportamento come configurabile ai sensi dell’art. 34 D.lgs. n. 80/1998, adottato in esecuzione del provvedimento di cui sopra.

Giustizia amministrativa202500210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare che ha approvato, ai sensi dell’art. 23-quater d.P.R. 380/2001, un uso temporaneo quindicennale in deroga allo strumento urbanistico per destinare una porzione di complesso commerciale ad attività di pubblico spettacolo e dancing, nonché relazione istruttoria e schema di convenzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (strutture ricettive vicine)

Prevale il privato

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato la delibera comunale e gli atti connessi deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 23-quater d.P.R. 380/2001, sviamento, difetto e falsità dell’istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento, irragionevolezza, erronea ponderazione degli interessi, lesione dell’affidamento e violazione dei principi di buon governo del territorio. Hanno sostenuto che l’area, classificata dal PRG come zona F1, non fosse dismessa né in via di dismissione, non ricadesse in un’area urbana degradata e non fosse interessata da processi di rigenerazione urbana o riqualificazione; inoltre, la destinazione a discoteca sarebbe stata estranea alle finalità dell’uso temporaneo in deroga e la durata di quindici anni sarebbe stata eccessiva. È stata prospettata anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, il difetto di vicinitas e la carenza di prova di un pregiudizio concreto. Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, ravvisando identità delle posizioni sostanziali e assenza di conflitto di interessi tra le strutture ricettive, e ha riconosciuto sia la legittimazione derivante dalla vicinitas, intesa in senso elastico e rapportata alla tipologia dell’attività, sia l’interesse concreto, desunto anche dai precedenti provvedimenti giudiziari relativi alle immissioni sonore e a precedenti tentativi di insediare attività di discoteca nella medesima area.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. Il TAR ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell’art. 23-quater d.P.R. 380/2001. La norma consente l’uso temporaneo in deroga allo strumento urbanistico solo quando ricorrano congiuntamente, in una relazione di contestualità, sia finalità di sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, sia finalità di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree degradate, recupero e valorizzazione di immobili o spazi dismessi o in via di dismissione. Nel caso concreto non risultava allegato né provato che l’immobile fosse dismesso o in via di dismissione, né che l’area fosse degradata o interessata da processi di rigenerazione urbana. Al contrario, dalla relazione tecnica e dalla relazione istruttoria emergeva che la porzione era già utilizzata e comprendeva aree pavimentate, servizi e tettoie adibite a bar. La collocazione in una zona a vocazione turistica escludeva inoltre la riconducibilità dell’area alle situazioni degradate o dismesse contemplate dalla norma. Il TAR ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per l’uso temporaneo in deroga, senza necessità di decidere se l’attività di dancing fosse di rilevante interesse pubblico. Il giudice ha inoltre rilevato che la durata quindicennale era irragionevole ed eccessiva: benché l’art. 23-quater non stabilisca una durata massima, la deroga deve conservare carattere straordinario ed effettivamente temporaneo e non può produrre effetti sostanzialmente stabili o vanificare la pianificazione urbanistica generale. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 23-quater d.P.R. 380/2001

    Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

    La disposizione ha natura eccezionale e derogatoria e deve essere interpretata restrittivamente. L’uso temporaneo in deroga richiede contestualmente sia una finalità di sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, sia una finalità di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree degradate, recupero o valorizzazione di immobili o spazi dismessi o in via di dismissione. La deroga deve inoltre essere effettivamente temporanea e non può produrre effetti sostanzialmente stabili.

  • art. 23-quater, comma 2, d.P.R. 380/2001

    L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

    L’interesse pubblico o generale dell’iniziativa deve essere correlato agli obiettivi urbanistici, socio-economici e ambientali indicati dalla norma e non sostituisce la necessità della concorrente sussistenza degli ulteriori presupposti relativi alla rigenerazione, riqualificazione o valorizzazione di immobili e aree.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    Il rispetto delle prescrizioni della pianificazione urbanistica generale costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio; le deroghe eccezionali sono ammissibili solo se straordinarie ed effettivamente temporanee, senza vanificare l’assetto urbanistico generale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Nel quadro del controllo sulle condizioni dell’azione, l’interesse al ricorso può essere precisato e comprovato nel corso del processo quando il pregiudizio sia contestato dalla controparte o rilevato d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio.

Massime di principio

  • L’uso temporaneo in deroga alle destinazioni d’uso dello strumento urbanistico, previsto dall’art. 23-quater d.P.R. 380/2001, è istituto eccezionale e deve essere applicato restrittivamente.
  • Per autorizzare l’uso temporaneo in deroga è necessaria la contestuale sussistenza di due gruppi di finalità: da un lato, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale; dall’altro, la rigenerazione urbana, la riqualificazione di aree degradate oppure il recupero e la valorizzazione di immobili o spazi dismessi o in via di dismissione. Il solo sviluppo di un’attività economica non è sufficiente.
  • L’uso temporaneo non può essere autorizzato quando la porzione immobiliare è già utilizzata e non risulta dismessa, in via di dismissione o inserita in un’area degradata o interessata da processi di rigenerazione urbana.
  • Anche in assenza di una durata massima espressamente prevista dall’art. 23-quater d.P.R. 380/2001, l’uso deve essere realmente temporaneo, straordinario e limitato; una durata eccessiva, idonea a produrre effetti sostanzialmente stabili, vanifica la pianificazione urbanistica generale e rende illegittima la deroga.
  • La vicinitas costituisce elemento sufficiente a radicare la legittimazione quando sia valutata in modo elastico e ragionevole, tenendo conto della localizzazione e della tipologia dell’attività; l’interesse a ricorrere richiede invece la deduzione e la prova di uno specifico pregiudizio, desumibile anche dalla concreta incidenza dell’attività autorizzata sulle strutture ricettive vicine.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.