Sentenza del 28/11/2018 n. 2739 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - imposte sui redditi - onere di allegazione dell'atto presupposto - sostanziale consapevolezza della pretesa - omessa notifica - non rileva. Accertamento - società a ristretta base partecipativa - società unipersonale - disconoscimento di costi - incremento dei redditi imponibili sul socio - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento sostenendo, in particolare, che l'Ufficio non avesse allegato o notificato l'atto impositivo presupposto emesso nei confronti della società. Contestava inoltre l'incremento del proprio reddito derivante dalla presunzione di distribuzione degli utili occulti, ritenendo non applicabile tale presunzione a una società unipersonale. La controversia riguardava anche il disconoscimento di costi ritenuti non inerenti all'attività d'impresa.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. L'omessa allegazione dell'atto presupposto non è stata considerata decisiva, poiché il contribuente, essendo unico socio e amministratore della società e avendo ricevuto un analogo accertamento personale, aveva avuto sostanziale conoscenza della pretesa fiscale e delle relative ragioni. È stata inoltre ritenuta applicabile anche alla società unipersonale la presunzione di distribuzione ai soci dei redditi occulti propria delle società a ristretta base partecipativa. Pertanto, il disconoscimento dei costi non inerenti e il conseguente aumento del reddito sociale potevano riflettersi sul reddito imponibile del socio unico.
Norme richiamate
Principio dell'obbligo di allegazione dell'atto presupposto all'avviso di accertamento
L'obbligo può essere derogato quando, in concreto, risulti ragionevole ritenere che il contribuente conosca già la pretesa impositiva e le motivazioni dell'atto presupposto.
Principio di inerenza dei costi
I costi deducibili devono essere collegati all'attività d'impresa. Se l'Amministrazione ne disconosce l'inerenza, il reddito imponibile della società può essere incrementato.
Presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base partecipativa
L'aumento del reddito di una società con compagine ristretta può presumersi distribuito ai soci, salvo prova contraria. Il principio è stato ritenuto applicabile anche alla società unipersonale e al suo unico socio.
Massime di principio
- L'omessa allegazione di un atto presupposto non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento: occorre verificare se il contribuente abbia comunque avuto una conoscenza effettiva e sostanziale della pretesa e delle sue motivazioni.
- Quando il contribuente è contemporaneamente unico socio e amministratore della società accertata, la conoscenza dell'accertamento societario può essere valorizzata per ritenere conosciuti anche i presupposti dell'accertamento personale.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può operare anche nelle società unipersonali, purché siano dimostrati o adeguatamente motivati l'esistenza del maggior reddito societario e la ristrettezza della compagine sociale.
- Il disconoscimento di costi non inerenti può comportare non solo un maggior reddito per la società, ma anche un maggior reddito imponibile per il socio, se l'Amministrazione presume la distribuzione degli utili occulti.
- La presunzione di distribuzione non è necessariamente assoluta: il socio può contrastarla fornendo una prova concreta dell'assenza di distribuzione o della mancata disponibilità personale delle somme.
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