Cassazione Penale, Ordinanza n. 03424/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione una sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Dal testo emerge che il beneficio non era stato oggetto dell'accordo tra le parti. La Corte ha rilevato che il ricorso era proposto fuori dai casi tassativi di ricorso previsti per la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché le doglianze non riguardavano né la volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che la censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non rientra tra i motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento e che tale beneficio non era stato pattuito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca la decisione impugnata.
Individua in modo tassativo i soli motivi per cui è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per affermare il criterio dell'assenza di colpa quale presupposto per escludere la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge.
- La doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è deducibile in cassazione quando il relativo beneficio non sia stato oggetto dell'accordo tra le parti nel patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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