Cassazione Civile, Ordinanza n. 30331/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune ha chiesto alle Sezioni Unite di dichiarare la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici in una controversia pendente davanti a tale giudice, originata da un'opposizione di terzo proposta contro una precedente sentenza commissariale. Il ricorrente ha sostenuto che un recente arresto del medesimo Commissario, di segno declinatorio, avrebbe creato dubbi ragionevoli sulla giurisdizione e un interesse concreto e immediato alla decisione della Cassazione. La Regione ha eccepito, tra l'altro, che la questione di giurisdizione non era stata sollevata nel merito e che comunque il rimedio non era esperibile nel giudizio in corso. La Corte ha ritenuto assorbente il profilo dell'ammissibilità: il regolamento preventivo di giurisdizione richiede che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado e non è proponibile quando il processo sia riaperto da un'opposizione di terzo avverso una sentenza già resa, anche se nel procedimento vi sia stato un precedente regolamento di giurisdizione o siano intervenuti soggetti nuovi dopo la formazione del giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha affermato che il rimedio ex art. 41, comma 1, c.p.c. ha natura necessariamente preventiva e presuppone la pendenza del giudizio di primo grado senza decisione nel merito; perciò non può essere utilizzato in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., perché tale mezzo riapre il giudizio dopo una sentenza già pronunciata, ancorché passata in giudicato o comunque esecutiva. La Corte ha inoltre regolato le spese in favore della Regione controricorrente e ha respinto la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., escludendo altresì l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, in quanto il regolamento di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione.
Norme richiamate
art. 41, comma 1, c.p.c.
causa non sia stata decisa nel merito in primo grado
il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile solo se il giudizio di primo grado è ancora pendente e non vi è stata una decisione di merito; il rimedio è necessariamente preventivo.
art. 404 c.p.c.
l'opposizione di terzo riapre il giudizio dopo un procedimento già concluso con sentenza, sicché non si colloca nella fase preventiva richiesta dal regolamento di giurisdizione.
art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato come base dell'appello avverso la sentenza commissariale nel procedimento in esame.
art. 96 c.p.c.
la domanda di responsabilità aggravata è stata respinta perché la proposizione del regolamento non è stata ritenuta connotata da mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che il regolamento di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è un rimedio eccezionalmente anticipatorio e presuppone che la causa non sia stata ancora decisa nel merito in primo grado; se questo presupposto manca, il rimedio è inammissibile.
- L'opposizione di terzo, riaprendo un giudizio già definito da sentenza, non consente la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, perché la fase non è più "preventiva" rispetto alla decisione di merito.
- L'eventuale mutamento della giurisprudenza sulla giurisdizione o l'irrevocabilità del precedente regolamento non incidono sul difetto del presupposto oggettivo di ammissibilità del rimedio, che dipende dalla fase processuale in cui esso viene proposto.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere ravvisata quando l'iniziativa processuale, pur infondata o inammissibile, non presenti un uso abusivo o connotati di mala fede o colpa grave.
- Il regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, non determina l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni.
- La strumentalità del regolamento preventivo impedisce di devolvere al giudice della giurisdizione questioni estranee alla sola verifica del riparto di giurisdizione.
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