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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17999/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione contro crediti iscritti a ruolo e portati da cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deducendo che i verbali presupposti e le cartelle non gli erano mai stati validamente notificati e, per alcuni crediti, che era maturata la prescrizione. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile la domanda; il tribunale, in parziale riforma, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione quanto alla notificazione dei verbali e delle cartelle, ma aveva accolto l'opposizione per prescrizione solo su alcuni crediti. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con quattro motivi, tutti attinenti al merito della decisione sulla tardività dell'opposizione recuperatoria, sulla qualificazione dell'impugnazione della cartella/atti esecutivi e sul rigetto della domanda di accertamento della prescrizione. La Corte, tuttavia, ha ritenuto assorbente la sopravvenienza normativa dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973, che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella invalidamente notificata ai soli casi di interesse qualificato espressamente previsti; poiché tale interesse non era stato allegato né dimostrato, il processo non poteva proseguire.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile al giudizio pendente la disciplina sopravvenuta introdotta dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021, che ha inserito nell'art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis. Ha quindi escluso l'impugnabilità, nel caso concreto, dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata in mancanza della dimostrazione di uno degli specifici pregiudizi qualificati previsti dalla norma. Poiché il ricorrente non aveva allegato in modo specifico né provato tale interesse, la Corte ha dichiarato il difetto di interesse ad agire sopravvenuto rispetto alle domande ancora controverse in cassazione e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., dichiarando che il processo non poteva essere proseguito. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 617 c.p.c.

    Cita la qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi relativa alla notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 615 c.p.c.

    Cita la qualificazione dell'opposizione all'esecuzione relativa alla dedotta prescrizione di alcuni crediti.

  • art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146

    Ha introdotto, in sede di conversione, la novella all'art. 12 del d.P.R. 602/1973 che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella non validamente notificata.

  • art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    Stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che ruolo e cartella invalidamente notificata sono impugnabili solo in presenza dei tassativi interessi qualificati previsti dalla norma.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    È uno dei casi di pregiudizio qualificato che consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata, per la partecipazione a una procedura di appalto.

  • art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    È uno dei casi di pregiudizio qualificato che consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici previa verifica.

  • art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40

    Richiamato quale riferimento ai soggetti pubblici rilevanti ai fini del pregiudizio qualificato da riscossione.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire anche in cassazione.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Applicato per dichiarare che il processo non può essere proseguito e cassare senza rinvio la decisione impugnata.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.

    Richiamati in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel controllo di costituzionalità convenzionale della norma sopravvenuta.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nel controllo di costituzionalità convenzionale della norma sopravvenuta.

Massime di principio

  • Nel processo di riscossione coattiva, l'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento asseritamente non validamente notificata è ammissibile solo se il debitore allega e dimostra uno specifico interesse qualificato tra quelli tassativamente previsti dalla legge sopravvenuta.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata si applica ai giudizi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse ad agire richiesto dalla tutela immediata.
  • Il difetto di interesse ad agire può essere rilevato anche in cassazione quando la norma sopravvenuta incide sulla proponibilità/proseguibilità della domanda e non risulti una specifica allegazione e prova dell'interesse qualificato.
  • La mera trattazione nel merito da parte del giudice di merito non comporta, di per sé, un giudicato implicito sulla persistenza dell'interesse ad agire, in assenza di una espressa statuizione sulla questione.
  • Quando il processo non può essere proseguito per difetto di interesse ad agire sopravvenuto, la Corte può cassare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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