Ordinanza n. 316/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, chiedendone la sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, la ricostruzione dell’epoca di realizzazione del corpo di fabbrica sul lato nord-ovest dell’immobile, la qualificazione degli interventi eseguiti nel locale seminterrato, la realizzazione di aperture nella muratura portante e di una tettoia con pannellatura perimetrale, nonché i presupposti dell’azione repressiva e le garanzie partecipative. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano ulteriori specifici motivi articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, ritenendo che la relazione tecnica comunale e la documentazione successivamente prodotta dimostrassero, o quantomeno rendessero seriamente plausibile, che il corpo di fabbrica sul lato nord-ovest fosse stato realizzato dopo il 1967, poiché non risultava dalle aerofotogrammetrie disponibili né dalle immagini satellitari del 2003. Le immagini di Google Earth sono state considerate prove documentali o almeno principio di prova, idoneo a rafforzare l’onere del privato di dimostrare l’epoca di costruzione. La documentazione fotografica ha inoltre evidenziato il mutamento di destinazione d’uso del seminterrato, originariamente deposito, in locale rifinito con servizi igienici e impianto elettrico. Il TAR ha rilevato anche l’assenza di titoli edilizi a sostegno delle aperture nella muratura portante e della tettoia con pannellatura perimetrale. Ha escluso che l’attività repressiva degli abusi edilizi richieda particolari garanzie partecipative e ha negato la configurabilità di un legittimo affidamento sulla conservazione di opere prive di titolo. Accertata l’insufficienza del fumus, il giudice ha ritenuto assorbita la valutazione del periculum in mora. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; l’insufficienza del fumus boni iuris consente di respingere l’istanza senza esaminare il periculum in mora.
d.P.R. 380/2001
La disciplina repressiva degli abusi edilizi è richiamata quale fondamento dell’ordinanza di demolizione e dell’attività amministrativa vincolata, senza indicazione nel testo di uno specifico articolo.
Massime di principio
- Le immagini satellitari e, in particolare, le immagini di Google Earth possono costituire prova documentale o almeno principio di prova dell’epoca di realizzazione di un manufatto edilizio; esse rafforzano l’onere del privato di dimostrare la data di costruzione dell’opera.
- In materia di abusi edilizi, l’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto grava sul privato che intenda sottrarlo alla repressione amministrativa, soprattutto quando la documentazione disponibile esclude o rende implausibile la preesistenza dell’opera.
- L’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e, secondo l’orientamento richiamato dal giudice, non è assistita da particolari garanzie partecipative.
- Non è configurabile un legittimo affidamento del proprietario sulla conservazione di opere edilizie realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo.
- Nella fase cautelare, quando il fumus boni iuris risulta insufficiente, il giudice può assorbire l’esame del periculum in mora e respingere la domanda di sospensione.
Come è indicizzato
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